Post in evidenza

Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

21/10/09

L’installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino deve essere approvata dall’Assemblea condominiale?

L’installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino deve essere approvata dall’Assemblea condominiale?

Ai sensi dell’art. 1102 c.c. ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso; può apportare, quindi, a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Sulla base di detto articolo, salvo che il regolamento condominiale non preveda diversamente (e cioè che sia richiesto il consenso dell’assemblea per un diverso uso delle parti comuni), è lecito installare una nuova canna fumaria e ciò senza il preventivo assenso degli altri condomini.
canna-fumaria

Sussistono, tuttavia, dei limiti anche a seconda delle modalità di realizzazione della canna fumaria.
Valgano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

A) utilizzazione della canna fumaria comune esistente:
In linea generale, immettere gli scarichi del proprio camino nella canna fumaria comune è un uso lecito della cosa comune, senza che ciò comporti il preventivo consenso né dell’amministratore né dell’assemblea.
Tuttavia, occorre tenere presente che:

  1. non è possibile, se ad esempio la canna fumaria comune non fosse più utilizzata, abbattere la parte di essa che passa per il proprio appartamento per inserirvi direttamente il camino, perché, ostruendola all’altezza del proprio piano, si potrebbe impedire ad altri condomini sottostanti di utilizzarla in futuro. Ciò sarebbe consentito solo previo consenso UNANIME dell’assemblea condominiale;
  2. se nel regolamento condominiale di natura contrattuale è previsto il consenso dell’assemblea per un diverso uso delle parti comuni, allora si deve rispettare tale norma regolamentare;
  3. se la canna fumaria è comunque attiva ed è utilizzata per gli scarichi dell’impianto centralizzato, un tecnico dovrà preventivamente verificare, per ragioni di sicurezza, la possibilità di immettervi i propri scarichi individuali;
  4. se, invece, la canna fumaria non è più utilizzata per l’impianto centralizzato, se, altresì, non vi sono vincoli di regolamento contrattuale e l’impianto ha la capacità di contenere le immissioni, allora nulla dovrebbe ostare al suo utilizzo anche individuale.

B) installazione della canna fumaria sul muro esterno (per i piani inferiori all’ultimo):
se la canna fumaria viene installata sulla facciata interna, se è, altresì, di dimensioni limitate, se è collocata a congrua distanza dalle finestre di altri condomini e non ostacola il loro diritto di veduta, la sua installazione può essere effettuata anche senza il consenso dell’assemblea, rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 1102 del codice civile.
Diversa e più difficile è l’installazione della canna fumaria sulla facciata esterna, poiché, in tale ipotesi, è necessario che la sua realizzazione non alteri le linee architettoniche, altrimenti l’intervento è vietato dalla legge.

C) installazione della canna fumaria sul lastrico solare di uso comune:
con riferimento a tale ipotesi, si può rinviare alla sentenza della Cassazione n. 2774/1992, secondo la quale “il condomino che inserisca la propria canna fumaria nel lastrico solare comune, incorporandone una porzione con opere murarie, al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione particolare della cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve essere, pertanto, considerato del tutto legittimo se, trattandosi della occupazione di una zona periferica di una parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva del lastrico, possa, in concreto, escludersi che la predetta utilizzazione menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso degli altri comproprietari” (e, infatti, contra, Trib. Roma, n. 2983/2006: “Il condomino che, senza previa autorizzazione inserisce stabilmente e con opere murarie una canna fumaria di dimensioni non limitate (cm. 35×35x143 …) in corrispondenza dell’esiguo cordolo perimetrale del lastrico solare destinato a stenditoio, pone in essere un’occupazione stabile e duratura, non consentita dall’art. 1102 c.c., sottraendo la relativa porzione di bene comune all’uso e godimento di condomini
Avv. Francesca Pellegrini

Nessun commento:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails