Nel condominio minimo (composto cioe' da due soli partecipanti, senza obbligo di nominare un amministratore e di redigere un regolamento condominiale), il rimborso delle spese sostenute dal condomino per la conservazione delle parti comuni è regolato esclusivamente dalla più restrittiva fattispecie di cui all’art. 1134 c.c. (e non anche dall’art. 1110 c.c.) che subordina il diritto al rimborso alla prova dell’urgenza della spesa sostenuta, intesa come necessità di provvedere senza ritardo e, dunque, senza avvertire tempestivamente gli altri condomini, pena il pregiudizio o pericolo imminente (in tal senso la giurisprudenza: Tribunale Latina, 09 gennaio 2007, n. 79; Cassazione, Sez. Unite, 31 gennaio 2006, n. 2046: “Nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini, il cosiddetto “condominio minimo”).
Il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da uno dei condomini è regolato dall’art. 1134 c.c., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella suddetta ipotesi l’art. 1110 c.c., il quale ha subordinato il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuranza degli altri condomini”; Tribunale Napoli, 22 gennaio 2002: “In un edificio in condominio il rifacimento dei solai, in comunione tra il proprietario del piano superiore e quello del piano inferiore, se disposto e realizzato non consensualmente, ma unilateralmente, è regolato all’art. 1134 c.c.: pertanto il proprietario che abbia di sua iniziativa realizzato i lavori, potrà pretendere il rimborso dall’altro della quota di sua pertinenza solo ove provi l’urgenza dei lavori stessi”).
Il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da uno dei condomini è regolato dall’art. 1134 c.c., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella suddetta ipotesi l’art. 1110 c.c., il quale ha subordinato il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuranza degli altri condomini”; Tribunale Napoli, 22 gennaio 2002: “In un edificio in condominio il rifacimento dei solai, in comunione tra il proprietario del piano superiore e quello del piano inferiore, se disposto e realizzato non consensualmente, ma unilateralmente, è regolato all’art. 1134 c.c.: pertanto il proprietario che abbia di sua iniziativa realizzato i lavori, potrà pretendere il rimborso dall’altro della quota di sua pertinenza solo ove provi l’urgenza dei lavori stessi”).
Avv. Francesca Pellegrini
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