Come evitare problemi con le detrazioni fiscali e chi deve chiedere il rimborso in caso di errore
📌 Cosa Dice la Legge?
🔹 Per le spese condominiali su parti comuni, il pagamento all’impresa deve essere effettuato:
✅ Dall’amministratore (o da un condomino incaricato nei condomini minimi).
✅ Con bonifico parlante (con codice fiscale del condominio e dati della fattura).
🔹 I singoli condomini, invece, devono versare la loro quota al condominio con bonifico ordinario (senza causale dettagliata).
⚠️ Cosa Succede Se il Condomino Sbaglia?
Se un condomino usa per errore il bonifico parlante (invece di quello ordinario):
1️⃣ Scatta la ritenuta d’acconto (11%) a carico del condominio.
2️⃣ Il condominio non può trattenere la somma: deve chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate (art. 38 DPR 602/73).
3️⃣ Il condomino dovrà ripagare la quota trattenuta al condominio solo dopo il rimborso.
❌ L’amministratore non è tenuto a risarcire il condomino: la richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate!
🔍 Come Funziona il Rimborso?
Il condominio presenta istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Una volta ricevuto il rimborso, restituisce la somma al condomino (se già versata).
Se il condomino non ha ancora saldato, dovrà integrare la quota trattenuta.
*(Fonte: Ris. Agenzia Entrate n. 46/2011)*
📌 Regole Chiare per Evitare Problemi
✔ I condomini devono usare solo bonifici ordinari per versare le quote.
✔ L’amministratore deve usare il bonifico parlante per pagare l’impresa.
✔ In caso di errore, il rimborso si chiede all’Agenzia delle Entrate, non all’amministratore!
🚀 Conclusione
Se hai sbagliato bonifico, non chiedere soldi all’amministratore: contatta l’Agenzia delle Entrate.
Verifica sempre la causale prima di pagare le spese condominiali.
L’amministratore non è un bancomat: rispetta le regole per evitare multe e ritardi!
🔎 Fonti: DM 41/98, Circ. Agenzia Entrate 28/2022, Ris. n. 46/2011.
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