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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

23/04/10

La piscina in condominio

La piscina in condominio
Che la piscina in un condominio conferisca maggiore prestigio allo stabile e' indubbio, come e' senz'altro vero che la stessa piscina faccia lievitare le spese condominiali in conseguenza dei maggiori costi dovuti alla sua manutenzione. Inoltre, come in ogni situazione di convivenza, la piscina puo' essere fonte di litigi tra i condomini. Proprio per questo, l'assemblea condominiale o il regolamento di condominio debbono disciplinare in maniera chiara le modalita' di utilizzo, anche se questo non potra' escludere contrasti tra i condomini, sempre possibili quando estranei -o quasi- si trovano vicini l'un l'altro.
  • Modalita' ripartizione spese
La ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina deve essere effettuata in base a quanto previsto dal regolamento condominiale, criterio derogabile soltanto all'unanimita'. Se tuttavia niente e' previsto le spese inerenti l'impianto verranno ripartite sulla base della tabella generale.
Sono tuttavia esclusi dalla contribuzione alle spese i condomini che non utilizzano la piscina per ragioni indipendenti dalla loro volonta' ovvero per ragioni strutturali dell'edificio o in quanto cosi' previsto nel regolamento condominiale (cioe' quando la piscina e' comune soltanto ad alcune unita' immobiliari).
  • L'utilizzo della piscina
Se non gia' indicato nel regolamento condominiale, l'assemblea, anche al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e il miglior godimento del bene, dovra' poi disciplinare l'uso della piscina, attraversa un regolamento di servizio che preveda limitazioni di orario, capienza di utilizzatori e eventuali turni, la possibilita' di far accedere ospiti dei condomini, ecc..
A proposito degli ospiti, e quindi persone che non siano condomini, e' pur vero che il diritto di proprieta' possa portare ad ammetterne un accesso indiscriminato, ovvero senza limitazione, tuttavia l'art.1102 c.c. prevede che ciascun condomino puo' utilizzare la cosa comune purche' non ne impedisca agli altri condomini di farne ugualmente uso.

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