In caso di inagibilita' dell'immobile il proprietario-locatore risponde verso l'affittuario per responsabilita' contrattuale anche se la causa sono infiltrazioni provenienti dalle parti condominiali.
Infatti chi concede in locazione un immobile deve mantenere la cosa in uno stato adatto all'uso, come ha affermato la Cassazione con sentenza 15372/2010.
L'obbligo di custodia, e quindi la responsabilita', permane anche senza il possesso dell'immobile, in quanto il proprietario puo' comunque effettuare delle visite periodiche ed eseguire gli opportuni controlli per evitare che il bene possa risultare compromesso.
Il collegio ha ritenuto comunque che non sussista una responsabilita' oggettiva totale ed esclusiva del locatore in quanto potrebbe verificarsi anche il caso di colpa del conduttore nei confronti dei terzi. Grava infatti sul locatore l'obbligo di avvisare il proprietario della necessita' di riparare 'immobile.
E' quindi assolutamente importante che nell'assicurazione gobale fabbricato stipulata dal condominio sia ricompresa la garanzia per interruzione attivita' e, dato che la differenza di premio non e' molta, anche la garanzia operante per la conduzione delle unita' immobiliari.
Infatti chi concede in locazione un immobile deve mantenere la cosa in uno stato adatto all'uso, come ha affermato la Cassazione con sentenza 15372/2010.
L'obbligo di custodia, e quindi la responsabilita', permane anche senza il possesso dell'immobile, in quanto il proprietario puo' comunque effettuare delle visite periodiche ed eseguire gli opportuni controlli per evitare che il bene possa risultare compromesso.
Il collegio ha ritenuto comunque che non sussista una responsabilita' oggettiva totale ed esclusiva del locatore in quanto potrebbe verificarsi anche il caso di colpa del conduttore nei confronti dei terzi. Grava infatti sul locatore l'obbligo di avvisare il proprietario della necessita' di riparare 'immobile.
E' quindi assolutamente importante che nell'assicurazione gobale fabbricato stipulata dal condominio sia ricompresa la garanzia per interruzione attivita' e, dato che la differenza di premio non e' molta, anche la garanzia operante per la conduzione delle unita' immobiliari.
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