La giurisprudenza ha piu' volte chiarito che l'amministratore, nell'ambito delle sue attribuzioni minime, ha facolta' di aprire un conto corrente condominiale senza il preventivo assenso dell'assemblea.
In conseguenza di cio' l'amministratore che ravvisi la necessita' o l'opportunita' per ragioni economiche o altre, potra' autonomamente aprire un nuovo conto corrente e quindi anche chiudere il precedente utilizzato.
La documentazione necessaria per l'apertura del conto e' il documento d'identita', l'attestato di attribuzione del codice fiscale del condominio, la delibera dell'assemblea contenente la nomina o la conferma dell'amministratore.
La gestione del conto corrente e' riservata all'amministratore. Ciascun condomino ha facolta' di farsi consegnare copia dei documenti da parte dell'amministratore, quindi anche la copia dei movimenti del conto corrente, sempreche' l'esercizio di tale potere non intralci l'attivita' amministrativa e non sia contraria ai principi di correttezza. Inoltre i costi per la copia di ciascun documento sono a carico dei condomini richiedenti.
In conseguenza di cio' l'amministratore che ravvisi la necessita' o l'opportunita' per ragioni economiche o altre, potra' autonomamente aprire un nuovo conto corrente e quindi anche chiudere il precedente utilizzato.
La documentazione necessaria per l'apertura del conto e' il documento d'identita', l'attestato di attribuzione del codice fiscale del condominio, la delibera dell'assemblea contenente la nomina o la conferma dell'amministratore.
La gestione del conto corrente e' riservata all'amministratore. Ciascun condomino ha facolta' di farsi consegnare copia dei documenti da parte dell'amministratore, quindi anche la copia dei movimenti del conto corrente, sempreche' l'esercizio di tale potere non intralci l'attivita' amministrativa e non sia contraria ai principi di correttezza. Inoltre i costi per la copia di ciascun documento sono a carico dei condomini richiedenti.
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