Esistono varie, forse troppe, tipologie di detrazioni fiscali. Ciascuna segue le proprie regole. Anche quando si tratta di beneficiare, ad esempio, dello sconto in fattura, misura, questa, senz’altro molto richiesta da parte di chi deve sostenere delle spese perché permette di non pagare completamente i servizi ricevuti quindi beneficiando nell’immediato della detrazione. Vediamone le differenze.
La cedibilità delle detrazioni è limitata alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per la generalità dei bonus edilizi, mentre per il solo “superbonus” è possibile optare per la cessione/sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel 2022. Il fatto che la cedibilità delle detrazioni sia limitata alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (tranne che per il superbonus) non impedisce di cedere queste detrazioni in annualità successive.
In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione ci sono 2 possibilità:
usufruire di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
La cessione del credito e lo sconto fattura sono opzioni che il legislatore ha previsto ma non per tutti i bonus, solo quelli indicati qui di seguito:
superbonus 110%
bonus facciate
ecobonus
sisma bonus
installazione di pannelli fotovoltaici/colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
recupero edilizio ordinario (per i soli interventi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 16-bis, Tuir)
Non sono infatti cedibili né utilizzabili mediante sconto in fattura
bonus mobili
bonus verde per i giardini
detrazione del 50% per lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir
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