Post in evidenza

Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

09/05/10

Detrazione 36%: ancora sulla comunicazione superamento E. 51.645,69 importo lavori


Con la circolare 21/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate sono stati dati anche alcuni chiarimenti in merito alla detrazione fiscale del 36% ed anche della comunicazione da inviare quando si supera un certo importo lavori di cui abbiamo parlato recentemente.
E' stato chiesto se la comunicazione sia ancora obbligatoria nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia inferiore (E. 48.000,00). Considerato che si fa riferimento ad un caso di lavori su singola unita' immobiliare per i quali effettivamente e' previsto il limite di E. 48.000 su cui calcolare il beneficio, mentre tale limite nei condomini e' moltiplicato per il numero di unita' immobiliari (es. per un condominio con 10 appartamenti, il limite e' E. 480.000,00) e che spesso nei condomini si supera E. 51.645,69 come importo complessivo dei lavori, ritengo che l'amministratore condominiale per agire correttamente debba tutt'ora inviare la comunicazione di cui parliamo. In fin dei conti si tratta di una raccomandata ...

Riportiamo qui di seguito domanda e risposta:

D: È stato chiesto se la comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36 per cento, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro sia ancora un adempimento obbligatorio nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia stato ridotto, a partire dal periodo d’imposta 2003, da 77.000 a 48.000 euro, e sia quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento.
R: Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione, originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro), a partire dal 2003, è di 48.000 euro, in base all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto
interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153).
In particolare è necessario, tra l’altro, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto decreto, “trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi”.
Il successivo art. 4 prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2.
Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell’agevolazione.
Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata
a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d’imposta.

Nessun commento:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails