Manutenzioni straordinarie senza DIA
Novita’ per i lavori edili anche nel condominio. Per i lavori di manutenzione straordinaria non sara’ necessario presentare la DIA ma una comunicazione di inizio lavori.
In sede di conversione in legge del DL 40/2010 e' stato presentato un emendamento con il quale i progettisti assumeranno maggiore importanza in tutte le regioni, anche in quelle, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, che si erano dotate di una legge piu' restrittiva in materia edilizia.
Differente invece la posizione delle Regioni a statuto speciale e le province autonome (Val d’Aosta, Sicilia, Trento, Bolzano) per le quali invece dovrebbe prevalere la norma locale.
Rimane la distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria, per l'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio potranno essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, la pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici sara' invece necessario inviare al Comune una comunicazione di inizio dei lavori, indicando i dati dell'impresa che eseguirà i lavori e una relazione tecnica provvista di data certa, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio) non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Sanzioni: la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori comporta una sanzione di E. 258,00, ridotta ad un terzo se effettuata spontaneamente ad intervento in corso di esecuzione.
In sede di conversione in legge del DL 40/2010 e' stato presentato un emendamento con il quale i progettisti assumeranno maggiore importanza in tutte le regioni, anche in quelle, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, che si erano dotate di una legge piu' restrittiva in materia edilizia.
Differente invece la posizione delle Regioni a statuto speciale e le province autonome (Val d’Aosta, Sicilia, Trento, Bolzano) per le quali invece dovrebbe prevalere la norma locale.
Rimane la distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria, per l'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio potranno essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, la pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici sara' invece necessario inviare al Comune una comunicazione di inizio dei lavori, indicando i dati dell'impresa che eseguirà i lavori e una relazione tecnica provvista di data certa, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio) non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Sanzioni: la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori comporta una sanzione di E. 258,00, ridotta ad un terzo se effettuata spontaneamente ad intervento in corso di esecuzione.
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