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Con la manovra estiva del 2010 (DL 78/2010) e' stato previsto che su tutti i bonifici effettuati per beneficiare della detrazione del 36% o del 55% a decorrere dal 1° luglio sia applicata una ritenuta d'acconto del 10%. L'adempimento pero' non spetta al condominio che continuera' ad operare come in precedenza la ritenuta del 4% sull'imponibile fattura.
Si tratta di un obbligo che investe le banche (o le Poste Italiane). Sono queste a dover operare la ritenuta d'acconto. E' infatti la banca destinataria del bonifico, ovvero la banca presso la quale l'impresa beneficiaria del pagamento intrattiene il rapporto di conto corrente, che dovra' operare la ritenuta. Quindi e' la banca presso la quale arriva il bonifico che tratterra' una parte del denaro bonificato per poi versarlo nelle casse dell'Erario.
La conseguenza di questa disposizione sara' senz'altro poco gradita alle imprese che lavorano per i condomini, alle quali viene trattenuto un 4% gia' dal condominio e un altro 10% dalla banca: insomma, facendo un esempio, invece di incassare E. 11.000,00 (E. 10.000,00 oltre Iva 10%) la ditta incassa poco piu' di E. 9.500,00.
La norma, e nemmeno il provvedimento attuativo, non chiarisce quale debba essere la base imponibile per la ritenuta del 10%; d'altra parte la banca destinataria non potrebbe in alcun modo conoscere la struttura della fattura ed applicare la ritenuta sull'imponibile: e cosi', tanto per non sbagliarsi, viene sottoposto a ritenuta l'intero importo bonificato, comprensivo di Iva e di spese anticipate talvolta presenti nelle fatture dei professionisti, escluse dalla normativa Iva dalla base imponibile.
Sarebbe auspicabile un chiarimento o una modifica che tenesse conto dell'anomalia di una doppia ritenuta sulla stessa prestazione.
Condomini e ritenute d'acconto: modifiche e chiarimenti
Con la manovra estiva del 2010 (DL 78/2010) e' stato previsto che su tutti i bonifici effettuati per beneficiare della detrazione del 36% o del 55% a decorrere dal 1° luglio sia applicata una ritenuta d'acconto del 10%. L'adempimento pero' non spetta al condominio che continuera' ad operare come in precedenza la ritenuta del 4% sull'imponibile fattura.
Si tratta di un obbligo che investe le banche (o le Poste Italiane). Sono queste a dover operare la ritenuta d'acconto. E' infatti la banca destinataria del bonifico, ovvero la banca presso la quale l'impresa beneficiaria del pagamento intrattiene il rapporto di conto corrente, che dovra' operare la ritenuta. Quindi e' la banca presso la quale arriva il bonifico che tratterra' una parte del denaro bonificato per poi versarlo nelle casse dell'Erario.
La norma, e nemmeno il provvedimento attuativo, non chiarisce quale debba essere la base imponibile per la ritenuta del 10%; d'altra parte la banca destinataria non potrebbe in alcun modo conoscere la struttura della fattura ed applicare la ritenuta sull'imponibile: e cosi', tanto per non sbagliarsi, viene sottoposto a ritenuta l'intero importo bonificato, comprensivo di Iva e di spese anticipate talvolta presenti nelle fatture dei professionisti, escluse dalla normativa Iva dalla base imponibile.
Sarebbe auspicabile un chiarimento o una modifica che tenesse conto dell'anomalia di una doppia ritenuta sulla stessa prestazione.
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