Ma quali sono i limiti?
La sopraelevazione puo' essere effettuata solo se le condizioni statiche dell'edificio lo consentono. Altri limiti sono il decoro architettonico e se la sopraelevazione diminuisce l'aria e la luce dei piani sottostanti.
Ma ancora, il costruttore essersi riservato il diritto a sopraelevare contrattualmente anche nel regolamento condominiale.
E' bene anche ricordare che chi sopraeleva deve indennizzare i proprietari dei piani sottostanti, secondo le modalita' indicate nel 4^ co. dell'art. 1127 c.c. che viene riportato per intero qui sotto:
Art. 1127.
Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio.
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
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