Capita sempre più di frequente che nei condomini vengano installati impianti di generazione di energia elettrica che viene poi consumata dal condominio per gli impianti a servizio dello stesso (illuminazione, ascensore ecc.).
Può anche capitare tuttavia che l'energia prodotta sia superiore alle necessita' di consumo e che quindi l'esubero venga immesso in rete ovvero venduto, realizzando cosi' , il condominio, un'entrata che viene poi accreditata ai condomini o comunque stornata le spese annuali. Nel caso in cui si verifichi ciò è pur vero che il condominio non concretizza lo svolgimento di attività commerciale abituale e quindi non ha alcuna necessità essere sottoposto agli obblighi cui lo sono le imprese (apertura della partita Iva, iscrizione nel registro delle imprese, ecc.), tuttavia le entrate della vendita costituiscono redditi da assoggettare alle imposte sui redditi. Cio' significa che le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o lavoro autonomo dovranno dichiarare tali redditi trai i redditi diversi, come attivita' commerciale non abituale, mentre per imprese e professionisti costituiranno ricavi imponibili.
L'importo da dichiarare sarà quello comunicato l'amministratore: sarà proprio quest'ultimo che dovra' inviare un'attestazione tutti i condomini con indicato l'importo per ciascuno spettante. Tale nota dovrà essere inviata in tempi utili per poter permettere è condomini di elaborare correttamente la propria dichiarazione dei redditi.
Dal canto loro i condomini, anche i dipendenti e pensionati, avranno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e liquidare così le imposte anche sui redditi comunicati dall'amministratore condominiale.
Può anche capitare tuttavia che l'energia prodotta sia superiore alle necessita' di consumo e che quindi l'esubero venga immesso in rete ovvero venduto, realizzando cosi' , il condominio, un'entrata che viene poi accreditata ai condomini o comunque stornata le spese annuali. Nel caso in cui si verifichi ciò è pur vero che il condominio non concretizza lo svolgimento di attività commerciale abituale e quindi non ha alcuna necessità essere sottoposto agli obblighi cui lo sono le imprese (apertura della partita Iva, iscrizione nel registro delle imprese, ecc.), tuttavia le entrate della vendita costituiscono redditi da assoggettare alle imposte sui redditi. Cio' significa che le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o lavoro autonomo dovranno dichiarare tali redditi trai i redditi diversi, come attivita' commerciale non abituale, mentre per imprese e professionisti costituiranno ricavi imponibili.
L'importo da dichiarare sarà quello comunicato l'amministratore: sarà proprio quest'ultimo che dovra' inviare un'attestazione tutti i condomini con indicato l'importo per ciascuno spettante. Tale nota dovrà essere inviata in tempi utili per poter permettere è condomini di elaborare correttamente la propria dichiarazione dei redditi.
Dal canto loro i condomini, anche i dipendenti e pensionati, avranno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e liquidare così le imposte anche sui redditi comunicati dall'amministratore condominiale.
1 commento:
Vorrei suggerire un ulteriore sviluppo di questo argomento, che non e' stato considerato.
In particolare cosa succede se l'amministratore usasse tali importi "eccedenti" (introitati dal GSE) a parziale copertura delle spese condominiali ?
Questa e' una prassi che le ditte installatrici suggeriscono, ed è molto probabile, visto che le superfici condominiali consentono spesso impianti fotovoltaici ben maggiori dei consumi elettrici del condominio.
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