La Cassazione con la sentenza 3705 del 2011 ha dato l'indicazione che la clausola che impedisce di tenere gli animali nelle proprieta' in condominio e' una norma contrattuale del regolamento condominiale. La conseguenza e' che puo' essere modificata soltanto con il consenso unanime dei condomini, non essendo sufficiente alcuna maggioranza. Quindi sia introdurre il divieto ove non fosse presente nel regolamento condominiale contrattuale, oppure rimuovere tale divieto, ove invece fosse previsto, non puo' essere fatto se non all'unanimita'.
In effetti il regolamento contrattuale puo' contenere norme che pongano servitu' a carico delle proprieta' private, quindi clausole contrattuali, e altre clausole di natura, invece, assembleare.
In effetti il regolamento contrattuale puo' contenere norme che pongano servitu' a carico delle proprieta' private, quindi clausole contrattuali, e altre clausole di natura, invece, assembleare.
Se e' pur vero che il regolamento contrattuale possa essere modificato, a dispetto di quanto in maniera errata si possa supporre, e' anche vero che per la modifica di alcune parti e' necessaria l'unanimita', precisamente per clausole contenenti divieti o limiti nell'utilizzo di proprieta' private o parti condominiali. Diversamente, per disposizioni che riguardano, ad es., l'uso delle parti comuni, e' sufficiente la maggioranza qualificata per la modifica, seppur le stesse norme siano contenute in un regolamento contrattuale.
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