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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

01/03/11

Immobili fantasma regolarizzabili entro il 30 aprile 2011

Ulteriore proroga per la regolarizzazione degli immobili fantasma.
Con il decreto Milleproroghe e' infatti stato spostato al 30 aprile 2011 il termine per regolarizzare gli immobili non iscritti in Catasto peraltro gia' individuati dall’Agenzia del Territorio.
La medesima data del 30 aprile 2011 configura il termine ultimo operante anche per i titolari di immobili che, pur dichiarati in Catasto, abbiano subìto variazioni di consistenza o di destinazione non denunciate.

Con la legge di conversione del Milleproroghe e' stato precisato che, in considerazione del gran numero di operazioni di attribuzione di rendita presunta cui si dara' luogo, l’Agenzia del Territorio notificherà gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni in cui si trovano gli immobili fantasma non regolarizzati. Dell’avvenuta affissione sara' poi data notizia con un comunicato che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio e presso gli uffici provinciali ed i Comuni interessati.
Dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale decorreranno i termini (60 giorni) per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente.
Con la conversione del decreto milleproroghe e' anche stato stabilito che, in deroga alla vigenti disposizioni, sia la rendita catastale presunta che quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dall’1 gennaio 2007, a meno che il contribuente fornisca la prova idonea a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. Pertanto, se il proprietario non è in grado di dimostrare che l’immobile è stato costruito più tardi, la rendita presunta avrà efficacia retroattiva.

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