In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione per i quali spetta la detrazione fiscale del 36%, evento che puo' capitare anche in considerazione del lungo lasso di tempo necessario per detrarre le spese per lavori di ristrutturazione degli immobili (generalmente 10 anni), le rate di detrazione che il venditore non ha, in tutto o in parte utilizzato, spettano, per i periodi d’imposta rimanenti, all’acquirente dell’unità immobiliare.
In particolare, l'acquirente può beneficiare della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato l’immobile.
Per poter subentrare nel beneficio riconosciuto al venditore dell’immobile ristrutturato, sebbene, appunto, questi non ne abbia fruito in concreto, l’acquirente dovrà comunque essere in possesso della documentazione attestante la ristrutturazione dell’immobile e la vendita.
Nessun trasferimento della detrazione si verifica invece nel caso in cui la cessione dell’unità immobiliare sia parziale come ad esempio quanto la moglie intesti al marito una parte dell’unità su cui ha eseguito interventi agevolati.
In particolare, l'acquirente può beneficiare della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato l’immobile.
Per poter subentrare nel beneficio riconosciuto al venditore dell’immobile ristrutturato, sebbene, appunto, questi non ne abbia fruito in concreto, l’acquirente dovrà comunque essere in possesso della documentazione attestante la ristrutturazione dell’immobile e la vendita.
Nessun trasferimento della detrazione si verifica invece nel caso in cui la cessione dell’unità immobiliare sia parziale come ad esempio quanto la moglie intesti al marito una parte dell’unità su cui ha eseguito interventi agevolati.
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