Post in evidenza

Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

17/09/11

Bonifici effettuati per la detrazione del 36 o del 55%: i dati mancanti in alcuni casi sono regolarizzabili

Con la manovra d'estate e' stato previsto che non sia piu' necessario inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara per beneficiare della detrazione del 36%. Tuttavia la modalita' di pagamento delle spese agevolabili rimane quella del bonifico bancario che, salvo alcune eccezioni, riporti il numero e la data della fattura pagata, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato ed il riferimento alla legge che ha previsto l'agevolazione. Stessi dati sono necessari anche per la detrazione del 55%.
Andando a vedere le circolari ministeriali sull'argomento, tuttavia, in alcuni casi certe dimenticanze sono sanabili.

  • Estremi della legge agevolativa: se manca il contribuente puo' usufruire della detrazione se e' in grado di dimostrare che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti (C.M. 95/2000)
  • Mancanza del codice fiscale di uno dei contitolari: e' sufficiente che nel bonifico sia indicato il CF di chi ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori e che gli altri beneficiari riportino tale codice fiscale nella propria dichiarazione dei redditi (C.M. 122/1999 e Ris. 353/2008)
  • Mancanza di alcuni dati per spazio ridotto nelle procedure di bonifici online: i dati possono essere comunicati successivamente alla banca in modo che questa possa adempiere all'obbligo di comunicazione di tali dati all'Ag. delle Entrate come previsto dal D.M. 41/1998 (Ris. 353/2008)

Nessun commento:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails