Con la manovra d'estate e' stato previsto che non sia piu' necessario inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara per beneficiare della detrazione del 36%. Tuttavia la modalita' di pagamento delle spese agevolabili rimane quella del bonifico bancario che, salvo alcune eccezioni, riporti il numero e la data della fattura pagata, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato ed il riferimento alla legge che ha previsto l'agevolazione. Stessi dati sono necessari anche per la detrazione del 55%.
Andando a vedere le circolari ministeriali sull'argomento, tuttavia, in alcuni casi certe dimenticanze sono sanabili.
Andando a vedere le circolari ministeriali sull'argomento, tuttavia, in alcuni casi certe dimenticanze sono sanabili.
- Estremi della legge agevolativa: se manca il contribuente puo' usufruire della detrazione se e' in grado di dimostrare che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti (C.M. 95/2000)
- Mancanza del codice fiscale di uno dei contitolari: e' sufficiente che nel bonifico sia indicato il CF di chi ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori e che gli altri beneficiari riportino tale codice fiscale nella propria dichiarazione dei redditi (C.M. 122/1999 e Ris. 353/2008)
- Mancanza di alcuni dati per spazio ridotto nelle procedure di bonifici online: i dati possono essere comunicati successivamente alla banca in modo che questa possa adempiere all'obbligo di comunicazione di tali dati all'Ag. delle Entrate come previsto dal D.M. 41/1998 (Ris. 353/2008)
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