Il Decreto "sviluppo" (DL n. 70/2011), convertito in legge 12/7/2011 n. 106, ha definito alcune principali disposizioni circa i benifici fiscali per lavori attinenti il condominio:
- è stata eliminata la comunicazione preventiva di inizio lavori 36%(dal 14/5/2011 nessun invio a Pescara di alcun genere neanche a fine lavori);
- eventuali documentazioni ASL quando richieste verranno conservate agli atti dell'amministrazione;
- resta l'obbligo di comunicare a Pescara l'eventuale continuazione di interventi 55% nell'esercizio successivo a quello di inizio lavori;
- nelle fatture emesse dalle imprese esecutrici degli interventi non è più obbligatoria l'indicazione dell'importo relativo alla mano d'opera utilizzata (sia ai fini del 36% che del 55%);
- resta l'obbligo di evidenziare i "beni significativi" ai fini dell'applicazione dell'IVA agevolata 10%;
- sulle fatture relative ad interventi 36% e 55% non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto da parte dell'amministratore; si tratta di un obbligo della banca o posta del beneficiario (inoltre dal 6 luglio 2011 R.A. ridotta dal 10% al 4%).
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