In questi giorni gli amministratori
condominiali stanno inviando le certificazioni per la detrazione
fiscale del 36% relativa a lavori di manutenzione delle parti
condominiali.
Ne abbiamo parlato gia' varie altre
volte, riassumiamo qui le caratteristiche principali e le novita' di
quest'anno.
Innanzi tutto dal 2012 l'agevolazione
non ha piu' scadenza. Infatti dopo essere stata introdotta la
prima volta nel 1998, l'agevolazione e' sempre stata prorogata,
talvolta con modifiche, finche' non ha trovato una collocazione nel
Tuir con il DL 201/2011. Questo aspetto da la possibilita' di
programmare i lavori negli edifici con tranquillita', soprattutto in
considerazione che nei condomini spesso giungere ad una decisione
comporta tempo.
Dal 14 maggio 2011 e' stato abolito
l'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro
Operativo di Pescara e contemporaneamente e' stato eliminato
l'obbligo
per il fornitore di indicare in fattura, in maniera distinta, ilcosto della manodopera, cosa che sono convinto avvenisse in modo piuttosto impreciso e non so a quale scopo venisse richiesto.
per il fornitore di indicare in fattura, in maniera distinta, ilcosto della manodopera, cosa che sono convinto avvenisse in modo piuttosto impreciso e non so a quale scopo venisse richiesto.
Da notare che si decade
dall'agevolazione se sono state violate le norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi ccontributivi.
Quindi prima di affidare un incarico, per non rischiare di perdere la
detrazione, e' necessario essere in possesso di una dichiarazione di
osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice
dei lavori.
La detrazione deve essere
ripartita in 10 quote annuali. Per i contribuenti di almeno 75 o
almeno 80 anni e' possibile recuperare l'importo rispettivamente in 5
e in 3 quote annuali. Ma questo solo per le spese sino al 2011. Tale
possibilita' e' infatti stata eliminata per le spese sostenute dal
2012. Considerati i tempi si potrebbe sperare, essendocene ancora
tempo, in un ripensamento da parte del legislatore o del Governo.
Vedremo.
E' bene ricordare che la
detrazione, per quanto attiene i lavori su parti condominiali, spetta
con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte del
condominio, a condizione che il condomino abbia effettuato il
versamento al condominio entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi.Questo e' quanto riportato anche sulla
guida dell'Agenzia delle Entrate.
Sul punto alcune
precisazioni e riflessioni:
- il pagamento da parte del condomino al condominio non e' necessario avvenga tramite bonifico, va bene anche se effettuato all'amministratore e anche se in cantanti ove possibile;
- nel caso in cui il versamento della quota da parte del condomino non avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione ritengo che lo stesso possa beneficiare della detrazione dall'anno successivo per le quote rimanenti;
- spesso il condomino non effettua specificatamente il versamento della rata a copertura della spesa per la quale spetta la detrazione in quanto nella rata versata e' compresa quella spesa in particolare ma anche altre spese, oppure il versamento delle rate e' in acconto. In ogni caso talvolta e' complicato per chiunque individuare cosa e' stato versato e cosa no. Indipendentemente da questo e' bene che l'amministratore effettui la ripartizione sulla base degli importi bonificati, specificando che e' onere di ciascun condomino verificare le condizioni di fatto per beneficiare della detrazione.
In luogo di tutta la
documentazione normalmente prevista per usufruire della detrazione,
quando si tratta di lavori su parti condominiali e' sufficiente la
certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio che
riporti la somma di cui il contribuente puo' beneficiare e in cui lo
stesso amministratore attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi
previsti.
Tra i documenti da
conservare c'e' anche la delibera condominiale di approvazione delle
spese. Nei condomini puo' pero' anche capitare che per effettuare una
riparazione urgente prima si effettui la spesa e solo successivamente
l'assemblea ratifichi l'operato dell'amministratore. Ritengo quindi
che sia sufficiente anche la delibera di approvazione del consuntivo
spese nel quale siano presenti lavori con diritto alla detrazione.
In caso di compravendita
o comunque in caso di trasferimento tra vivi il venditore ha la
possibilita' di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni
non ancora utilizzate o, diversamente, trasferire il diritto della
detrazione all'acquirente. E' necessario quindi verificare quanto
previsto nel rogito notarile. Tuttavia in assenza di indicazioni nel
contratto, il beneficio viene trasferito automaticamente.Se
l'acquirente dovesse chiedere all'amministratore condominiale di
variare il nominativo sui documenti degli anni trascorsi,
l'amministratore deve rispondere all'acquirente che la documentazione
non puo' essere variata invitandolo a verificare sul contratto se
spetta la detrazione. In caso affermativo sara' cura dello stesso
presentare copia del contratto e della certificazione con il
nominativo del venditore agli enti che lo dovessero richiedere per
controllo.
In caso di trasferimento
mortis causa il diritto alla detrazione si
trasferisce per intero all'erede che conserva la detenzione materiale
e diretta dell'immobile.
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