È stata pubblicata in questi giorni sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la Guida fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, aggiornata al mese di agosto 2012.
L’agevolazione, che consiste nella detraibilità dall’IRPEF lorda di una percentuale (41%, 36% o, adesso, 50%) delle spese sostenute per l’effettuazione di taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale.
Con il Decreto crescita e' stato stabilito che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36% è elevata al 50%. Inoltre, sempre per lo stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibile delle spese per interventi di recupero edilizio è incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro.
Riassumendo sui lavori edili e' prevista un'agevolazione del
- 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro.
E' quindi ora un momento quantomai opportuno per effettuare dei lavori in condominio.
Ricordiamo che l’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, soci di cooperative a proprietà indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed enti ad esse equiparati) e le imprese familiari.
La detrazione spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile (a condizione che sostenga le spese e i bonifici e le fatture siano a lui intestate) oppure al futuro acquirente dell’immobile.
I lavori per i quali e' possibile usufruire della detrazione sono sinteticamente elencati qui sotto:
- recupero edilizio;
- ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- eliminazione delle barriere architettoniche (hanno ad oggetto ascensori e montacarichi, ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- contro il compimento di atti illeciti (come l’installazione di porte blindate o rinforzate, di casseforti a muro, di fotocamere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati, di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline e così via);
- cablatura degli edifici;
- contro l’inquinamento acustico;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto;
- per evitare gli infortuni domestici. L’Agenzia precisa che l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante), mentre non compete il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza. Rientrano in questa fattispecie di opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano;
- per il risparmio energetico;
- costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune.
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