Spesso c'e' molta confusione in merito alla modalita' di ripartizione delle spese di manutenzione dell'ascensore. In presenza di una tabella appositamente dedicata alla ripartizione delle spese per l'ascensore, salvo indicazione diversa del regolamento di condominio, quello e' il metodo che deve essere applicato. D'altronde, l'estensore delle tabelle avra' gia' tenuto conto, come prescritto, della diversa partecipazione degli utenti dei differenti piani, proporzionando i millesimi per la meta' al valore delle proprieta' e per l'altra meta' all'altezza.
Vi sono in realta' varie sentenze che non sono in linea con quanto sopra ma qui sotto ne riporto una che invece si esprime proprio come sopra da noi indicato:
Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria vanno suddivise in base alla tabella ascensore. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 5479/1991 nella quale si legge che "la regola posta dall’art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente". Lei volendo può quindi impugnare la delibera. Ma finchè il giudice non decide non può evitare di pagare le somme previste. (Esperto risponde del 5 marzo 2012)
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