Con il decreto-legge 63 del 2013 convertito dalla legge 90 2013 è stato previsto che debba essere allegato ai contratti di trasferimento di immobili o di locazione l'attestato di prestazione energetica, cosiddetta Ape.
Il nuovo attestato di prestazione energetica deve essere legato obbligatoriamente pena nullità degli stessi contratti.
In caso di registrazione del contratto di locazione in via telematica è possibile presentare successivamente copia dell'attestato di prestazione energetica presso l'agenzia delle entrate, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro. Se l'attestato è allegato al contratto di locazione in originale o copia semplice non è soggetto ad imposta di bollo.
In caso di registrazione del contratto di locazione in via telematica è possibile presentare successivamente copia dell'attestato di prestazione energetica presso l'agenzia delle entrate, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro. Se l'attestato è allegato al contratto di locazione in originale o copia semplice non è soggetto ad imposta di bollo.
Le sanzioni in caso di violazioni sono differenziate a secondo della tipologia di atto ad esempio in caso di nuova costruzione non saranno inferiori a € 3000 e non potranno superare euro 18.000.
In caso di locazione invece le sanzioni vanno da un minimo di € 300 ad un massimo di € 1800.
La legge sanzionerà il proprietario che ha dato in dotazione.
In caso di locazione invece le sanzioni vanno da un minimo di € 300 ad un massimo di € 1800.
La legge sanzionerà il proprietario che ha dato in dotazione.
In caso di annunci immobiliari, anche se effettuati da privati, senza riportare i parametri energetici nell'annuncio stesso, la sanzione amministrativa andrà da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3000.
È bene ricordare tuttavia che l'Ape non deve essere sempre allegata al contratto.
È bene ricordare tuttavia che l'Ape non deve essere sempre allegata al contratto.
Ad esempio non deve essere prodotta nel caso di edifici industriali e artigianali, edifici agricoli non residenziali, fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m², edifici adibiti a luoghi di culto.
Inoltre l'attestato di prestazione energetica, che ha durata massima di 10 anni, deve poi essere aggiornato a seguito di un intervento di ristrutturazione o riqualificazione sull'immobile che tenda a modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
I soggetti che possono rilasciare l'attestato di certificazione energetica sono i tecnici abilitati quali geometri o ingegneri. Questi dovranno trasmettere copia dell'attestato al competente ufficio della regione entro 15 giorni dalla consegna al richiedente.
Inoltre l'attestato di prestazione energetica, che ha durata massima di 10 anni, deve poi essere aggiornato a seguito di un intervento di ristrutturazione o riqualificazione sull'immobile che tenda a modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
I soggetti che possono rilasciare l'attestato di certificazione energetica sono i tecnici abilitati quali geometri o ingegneri. Questi dovranno trasmettere copia dell'attestato al competente ufficio della regione entro 15 giorni dalla consegna al richiedente.
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