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28/12/13

Validi i contratti immobiliari sprovvisti di attestato di certificazione energetica

Con il decreto cosiddetto Destinazione Italia in vigore dal 24 dicembre 2013 sono state previste importanti novità relativamente l'attestato di prestazione energetica.
È stata infatti eliminata la sanzione della nullità del contratto sinora prevista per tutti gli atti e quali non fosse allegato il predetto documento.
La nuova norma prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione degli edifici o di singolarità immobiliari soggette a registrazione, vada inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto, tranne casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette in solido al pagamento di una sanzione amministrativa da € 3000 a € 18.000.  La sanzione va da € 1000 a € 4000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e se la durata della locazione non eccede i tre anni è ridotta a metà. 
È bene sottolineare che 
l'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti, dall'agenzia delle entrate.

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