L'articolo 1122 bis del codice civile, intitolato "Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili" per ciò che riguarda gli impianti non centralizzati, anche da satellite o via cavo, quindi anche per le varie parabole private installate in facciata o sui terrazzi, ci dice che tali impianti debbono esser realizzati "in modo da recare il minore pregiudizio alle parti comuni ... preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio".
Successivamente nello stesso articolo si dice che "l'assemblea può prescrivere ... modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia ... del decoro architettonico dell'edificio ... con la maggioranza di cui al quinto coma dell'articolo 1136 codice civile", ovvero la maggioranza degli intervenuti che rappresenti i 2/3 dei millesimi generali.
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