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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

22/05/14

Per le ristrutturazioni sulle parti comuni condominiali è sempre necessario il C. F.: Circolare Agenzia Entrate

Tra i chiarimenti forniti con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l’Agenzia delle Entrate, in merito agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, ha precisato, in particolare, che:

  • il coniuge convivente del proprietario dell’immobile può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato;
  • anche in presenza di un “condominio minimo”, ossia composto da un numero inferiore a otto condomini, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’art. 16-bis, TUIR, i condomini devono richiedere il codice fiscale per l’edificio ed eseguire tutti gli adempimento previsti dalla norma a nome del condominio stesso. Per i bonifici è necessario indicare, il codice fiscale del condominio e quello del condomino che effettua il pagamento;
  • è riconosciuta comunque la detrazione in caso di indicazione errata nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per riqualificazione energetica in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, se dovuta a un mero errore materiale. Il ragionamento vale anche nel caso opposto.

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