A partire dal 1° ottobre 2015 sarà operativo su tutto il territorio nazionale il nuovo attestato di prestazione energetica degli edifici (APE).
Con l'introduzione di un attestato uniforme per tutto il territorio nazionale, elaborato con una metodologia omogenea, vengono previste anche le seguenti sanzioni:
- da 700 e 4.200 Euro per un attestato di prestazione energetica non corretto a carico del certificatore;
- da 1.000 a 6.000 Euro per la mancata presentazione dell’APE al Comune a carico del direttore dei lavori;
- da 3.000 a 18.000 Euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto a carico del costruttore o del proprietario.
Il certificatore Il certificato APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del regolamento 75/2013. Il professionista è obbligato ad effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dove la classe A4 è la migliore e la classe G è la peggiore. Per quanto riguarda la validità dell’APE rimane confermata la durata di 10 anni a meno che interventi pesanti di ristrutturazione non determinino la necessità di rifare una nuova attestazione di prestazione energetica.
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale che prende il nome di SIAPE, che regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli.
Controlli La nuova normativa prevede che regioni e province autonome si dotino di un piano di verifica della bontà delle certificazioni energetiche realizzate, che copra un campione di almeno il 2% del totale delle attestazioni prodotte.
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