Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con
questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a
quello precedente (articolo 63, secondo comma, delle disposizioni di
attuazione del codice civile).
Con il contratto di compravendita sono trasferiti tutti i diritti derivanti dal contratto ma anche tutti gli oneri relativi all’immobile. L’obbligo di pagamento delle spese condominiali grava su ciascun condomino per il solo fatto di avere una quota di proprietà e in ipotesi di vendita di tale quota, chi subentra, ovvero chi acquista, è tenuto, in solido con il dante causa, alle spese dovute da quest’ultimo e non ancora da lui versate al momento dell’alienazione.
L’amministratore può esigere, indifferentemente, la riscossione dei contributi da entrambi i condomini, cosicchè il condomino acquirente potrebbe vedersi notificare decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo qualora il suo predecessore sia moroso.
Con il contratto di compravendita sono trasferiti tutti i diritti derivanti dal contratto ma anche tutti gli oneri relativi all’immobile. L’obbligo di pagamento delle spese condominiali grava su ciascun condomino per il solo fatto di avere una quota di proprietà e in ipotesi di vendita di tale quota, chi subentra, ovvero chi acquista, è tenuto, in solido con il dante causa, alle spese dovute da quest’ultimo e non ancora da lui versate al momento dell’alienazione.
L’amministratore può esigere, indifferentemente, la riscossione dei contributi da entrambi i condomini, cosicchè il condomino acquirente potrebbe vedersi notificare decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo qualora il suo predecessore sia moroso.
Nessun commento:
Posta un commento