Nuovi adempimenti per i condomini e gli amministratori condominiali.
Dal 2017 infatti dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate le quote detraibili da ciascun condomino in riferimento alle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Cio' e' quanto prevede il Decreto Ministero delle finanze del 01/12/16.
Impegno di non poco conto, considerato che la scadenza si inserisce in un periodo di per se' gia' affollato e che il margine di tempo e' tutto sommato limitato, visto che il primo invio riguarda i dati del 2016 con scadenza 28/02/17.
Oltre a doversi procurare un software per poter effettuare la comunicazione sara' senz'altro necessario conoscere, ed inserire nel programma, i dati di ciascun condomino beneficiario della detrazione ovvero tutti i dati anagrafici e il codice fiscale dei partecipanti al condominio.
Qui di seguito l'art. 2 del decreto che, a ben vedere, richiede l'invio dei dati riguardanti le spese sostenute nell'anno precedente dal condominio -e non dal condomino-, semplificando, in parte, il lavoro dell'amministratore.
Tale richiesta e' anche in linea con quanto previsto dalla guida dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alla parte in cui si dice che per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In buona sostanza quindi non si chiede all'amministratore di certificare il versamento del condomino ma il pagamento complessivo effettuato dal condominio e la ripartizione dello stesso tra i diversi condomini.
Qui di seguito un estratto del decreto ed il link alla guida cui faccio riferimento, vedi pagina 4 e l'articolo 2 del decreto citato ed il link allo stesso.
Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
Dal 2017 infatti dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate le quote detraibili da ciascun condomino in riferimento alle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Cio' e' quanto prevede il Decreto Ministero delle finanze del 01/12/16.
Impegno di non poco conto, considerato che la scadenza si inserisce in un periodo di per se' gia' affollato e che il margine di tempo e' tutto sommato limitato, visto che il primo invio riguarda i dati del 2016 con scadenza 28/02/17.
Oltre a doversi procurare un software per poter effettuare la comunicazione sara' senz'altro necessario conoscere, ed inserire nel programma, i dati di ciascun condomino beneficiario della detrazione ovvero tutti i dati anagrafici e il codice fiscale dei partecipanti al condominio.
Qui di seguito l'art. 2 del decreto che, a ben vedere, richiede l'invio dei dati riguardanti le spese sostenute nell'anno precedente dal condominio -e non dal condomino-, semplificando, in parte, il lavoro dell'amministratore.
Tale richiesta e' anche in linea con quanto previsto dalla guida dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alla parte in cui si dice che per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In buona sostanza quindi non si chiede all'amministratore di certificare il versamento del condomino ma il pagamento complessivo effettuato dal condominio e la ripartizione dello stesso tra i diversi condomini.
Qui di seguito un estratto del decreto ed il link alla guida cui faccio riferimento, vedi pagina 4 e l'articolo 2 del decreto citato ed il link allo stesso.
Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
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