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25/07/17

Libretto famiglia: non ammesso per il condominio

Nell'attesa di maggiori chiarimenti da parte dell'Inps si puo' ad oggi affermare che il riferimento alla professione o all’esercizio dell’impresa non deve trarre in inganno e far pensare che anche altri soggetti giuridici, diversi dalle persone fisiche, possano utilizzare il Libretto Famiglia se non esercitano attività produttiva di beni o servizi.
Ciò trova conferma anche nella lett. b) del medesimo comma 6, che parla genericamente di altri utilizzatori, senza specificazione alcuna, per individuare coloro che devono invece avvalersi del contratto di prestazione occasionale se vogliono utilizzare la forma di lavoro di cui si discute. In altre parole, se non si è una persona fisica, è indifferente che si eserciti o meno una professione o un’impresa, non essendo comunque possibile utilizzare il Libretto Famiglia.
Il riferimento più immediato che viene in mente è sicuramente quello del condominio, che nel nostro ordinamento non ha personalità giuridica, ma a cui, secondo la giurisprudenza, deve essere riconosciuta una soggettività giuridica autonoma, soprattutto dopo la L. 220/2012 di riforma dell’istituto. Il condominio, d’altra parte, oltre ad una soggettività giuridica autonoma, è anche un soggetto fiscale, titolare di un codice fiscale.
Non sembra, quindi, che possano esservi dubbi sul fatto che costituisca un ente distinto dai condomini che ne fanno parte e che possa utilizzare solo il contratto di prestazione occasionale e non il Libretto Famiglia, anche se utilizza tale forma contrattuale per lavori come il giardinaggio, le pulizie o la manutenzione, per i quali viceversa la persona fisica può utilizzare il Libretto Famiglia.

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