Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali la legge di stabilità ha previsto due maggiorazioni della detrazione.
Prima maggiorazione: per le spese sostenute dal 1/01/2017 fino al 31/12/2021 è confermata la detrazione maggiorata, rispetto a quella del 65% già prevista, nelle seguenti misure:
Viene inoltre prevista una nuova maggiorazione (senza disporre alcuna scadenza) nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 relativi a lavori che concorrano congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
In questi casi le detrazioni salgono all'80 o all'85% a seconda che si tratti del passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.
In questi casi il limite di spesa è E. 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
Prima maggiorazione: per le spese sostenute dal 1/01/2017 fino al 31/12/2021 è confermata la detrazione maggiorata, rispetto a quella del 65% già prevista, nelle seguenti misure:
- 70%: se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (cioè a contatto con l’esterno o locali non riscaldati)
- 75%: per i lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica generale (invernale ed estiva) che conseguano almeno la qualità media di cui al DM Mise 26/06/2015.
Viene inoltre prevista una nuova maggiorazione (senza disporre alcuna scadenza) nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 relativi a lavori che concorrano congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
In questi casi le detrazioni salgono all'80 o all'85% a seconda che si tratti del passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.
In questi casi il limite di spesa è E. 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
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