L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Comunicazione (notifica preliminare all'Asl e alla direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti) deve essere effettuata solo nei casi in cui la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro espressamente lo preveda.
In particolare l’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, devono trasmettere all’ASL e alla DTL -direzione provinciale del lavoro- territorialmente competenti la notifica preliminare. Solo in specifici casi i contribuenti devono spedire, prima dell’inizio dei lavori, la Comunicazione all’Asl competente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
In quali casi?
NJel caso in cui non siano cosnociute le generalità di tutte le imprese coinvolte nell'intervento edilizio si dovrà inviare la comunicazione prima dell'inizio dei lavori della prima impresaintegrando i dati con nuove comunicazioni prima dell'inizio dei lavori di ciascuna impresa. La comunicazione va fatta anche per le ditte individuali senza dipendenti che intervengono nel cantiere.
L’Amministrazione Finanziaria con la Circolare 121/E del 1998 evidenzia che l'omissione della preventiva comunicazione alla Asl “provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente”.
Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare da Regione a Regione, ma, in linea generale la Comunicazione va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, tramite PEC (posta elettronica certificata).
Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è anche la notifica preliminare Asl; condizione necessaria, laddove previsto, anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.
NOTA BENE: tutta la documentazione dovrà essere conservata per 15 anni. Infatti la detrazione del 36 o del 50% deve essere suddivisa in 10 anni, partendo da quello in cui la spesa è stata sostenuta. L’Amministrazione Finanziaria, quindi, potrebbe effettuare i controlli in ciascun periodo d'imposta in cui la detrazione viene evidenziata nella dichiarazione dei redditi e non solo per l'anno in cui viene effettuato il pagamento della spesa.
In particolare l’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, devono trasmettere all’ASL e alla DTL -direzione provinciale del lavoro- territorialmente competenti la notifica preliminare. Solo in specifici casi i contribuenti devono spedire, prima dell’inizio dei lavori, la Comunicazione all’Asl competente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
In quali casi?
- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nell'ipotesi precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno (ad esempio il cantiere richiede dieci uomini per 20 giorni).
NJel caso in cui non siano cosnociute le generalità di tutte le imprese coinvolte nell'intervento edilizio si dovrà inviare la comunicazione prima dell'inizio dei lavori della prima impresaintegrando i dati con nuove comunicazioni prima dell'inizio dei lavori di ciascuna impresa. La comunicazione va fatta anche per le ditte individuali senza dipendenti che intervengono nel cantiere.
L’Amministrazione Finanziaria con la Circolare 121/E del 1998 evidenzia che l'omissione della preventiva comunicazione alla Asl “provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente”.
Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare da Regione a Regione, ma, in linea generale la Comunicazione va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, tramite PEC (posta elettronica certificata).
Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è anche la notifica preliminare Asl; condizione necessaria, laddove previsto, anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.
NOTA BENE: tutta la documentazione dovrà essere conservata per 15 anni. Infatti la detrazione del 36 o del 50% deve essere suddivisa in 10 anni, partendo da quello in cui la spesa è stata sostenuta. L’Amministrazione Finanziaria, quindi, potrebbe effettuare i controlli in ciascun periodo d'imposta in cui la detrazione viene evidenziata nella dichiarazione dei redditi e non solo per l'anno in cui viene effettuato il pagamento della spesa.
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