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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

07/04/18

Detrazione fiscale da parte dei familiari conviventi

Usufruiscono della detrazione i soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi a condizione che ne sostengano le relative spese.
Tali soggetti possono essere:
  • proprietari e i nudi proprietari
  • i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione -coniuge superstite- etc.)
  • i titolari di diritti personali di godimento o detentori, quali inquilini e comodatari
  • le persone conviventi (familiari e non) dei possessori e detentori
  • altri soggetti quali l’imprenditore individuale, i soci di società di persone, etc.
I familiari conviventi, definizione che comprende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, per detrarre le spese è necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza, devono risultare intestatari delle fatture e bonifici
La detrazione è consentita anche se le spese siano state in parte sostenute dai familiari conviventi del possessore o detentore e la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo di essi a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal soggetto non indicato negli altri documenti.
La convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura a mezzo di titoli abilitativima non è necessario un contratto di comodato che regolamenti la convivenza, non è necessario che l’immobile costituisca abitazione principale dell’intestatario e dei familiari conviventi.
Inoltre la detrazione compete al familiare convivente anche quando le abilitazioni comunali risultano intestate al proprietario dell’immobile e che il coniuge convivente può fruire della detrazione se il proprietario risulta incapiente, ovvero non può usudruire del beneficio a causa della mancanza di redditi. Ciò semplifica quindi la detrazione detrazione della spesa certificata dall'amministratore nel caso in cui la certificazione e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sia effettuata a nome di entrambi i coniugi in quanto proprietari al 50% dell'abitazione in condominio, anche se solo una dei 2 sia titolare di redditi, potendo infatti usufruire come detrazione anche dell'importo certificato a nome del coniuge che non ha redditi.
Inoltre per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio, il compagno o la compagna, del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà) Il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni indicate, può fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi

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