Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.
Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso lo SdI e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per e- mail) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.
A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima Legge di Bilancio, l’Agenzia delle entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.
Inoltre, a partire dal 25 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il servizio di consultazione delle fatture in formato elettronico, transitate mediante lo SdI, relative agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali e dai condomìni non in possesso di partita IVA.
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