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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

25/08/20

Maggioranza semplificata per lavori con superbonus 110%

Con il c.d. decreto "Agosto" è stato previsto un quorum inferiore per le delibere assembleari che riguardino lavori che beneficiano del superbonus, ovvero la detrazione fiscale del 110%. Sono infatti valide le decisioni prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Diversamente, la normativa ordinaria per quanto riguarda i lavori straordinari, quali il rifacimento delle facciate ecc., prevederebbe che le deliberazioni siano assunte con almeno 500 millesimi.

In linea generale, infatti ai sensi dell’art. 1136 c.c., l’assemblea del condominio:
- è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio e, in seconda convocazione (da tenersi in uno dei 10 giorni successivi, se alla prima convocazione manca il numero legale), con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e almeno un terzo dei partecipanti al condominio;
- delibera in prima convocazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio e in seconda convocazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, fermo restando però che gli interventi che hanno per oggetto il miglioramento della sicurezza e dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti rientrano tra le deliberazioni per la cui validità viene richiesta la maggioranza prevista per la prima convocazione anche in caso di approvazione in sede di seconda convocazione.

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