Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino.
Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l’interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini.
A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalita' alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta.
Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni gia' impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l’amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali.
Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l’immobile, l’interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente. L’Autorita' ha dato ragione al locatario dell’appartamento e ha vietato, con un provvedimento di cui e' stato relatore Mauro Paissan, la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque – dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.
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