Per deliberare l’installazione di un nuovo ascensore, sia in prima che in seconda convocazione d’assemblea, occorre l’accordo della maggioranza dei condomini (prevista dall’art 1136, comma 5, Cod. Civ.) e almeno i due terzi del valore dell’edificio, trattandosi di un’innovazione (Cass, Civ. 14 nonembre 1977, n. 4921).
Chi si rifiuta di usarlo deve mettere a verbale la sua rinuncia o, se e' assente, comunicarla entro 30 giorni per lettera scritta.
Un’eccezione a queste norme del codice e' stata pero' creata con la legge n. 13 del 1989.
L’articolo 2 afferma infatti che, quando nel condominio c’e' un portatore di handicap , in seconda convocazione di assemblea l’installazione dell’ascensore puo' essere decisa anche da un terzo dei condomini che rappresentino un terzo del valore dell’edificio.
L’articolo 2 afferma infatti che, quando nel condominio c’e' un portatore di handicap , in seconda convocazione di assemblea l’installazione dell’ascensore puo' essere decisa anche da un terzo dei condomini che rappresentino un terzo del valore dell’edificio.
Occorre precisare, pero', che l’ascensore e' di proprieta' comune solo se installato originariamente nell’edificio all’atto della sua costruzione.
Contrariamente, esso sara' di proprieta' di quanti l’avranno installato, inoltre ove la spesa sia stata affrontata da uno solo dei condomini, non e' necessaria l’approvazione assembleare trovando applicazione la norma generale di cui all’art 1102 Cod. Civ., secondo cui ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In seguito, gli altri condomini potranno sempre pretendere di utilizzare l’apparecchio , contribuendo sia alle spese di manutenzione sia a quelle di installazione.
Contrariamente, esso sara' di proprieta' di quanti l’avranno installato, inoltre ove la spesa sia stata affrontata da uno solo dei condomini, non e' necessaria l’approvazione assembleare trovando applicazione la norma generale di cui all’art 1102 Cod. Civ., secondo cui ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In seguito, gli altri condomini potranno sempre pretendere di utilizzare l’apparecchio , contribuendo sia alle spese di manutenzione sia a quelle di installazione.
La sostituzione di ascensori usurati e non piu' agibili con ascensori nuovi, anche di tipo e marca diversi, conformi alle nuove tecniche, non costituisce innovazione poiche' le cose comuni oggetto delle modifiche (strutture del vano ascensore e locali annessi, cabina) non subiscono alcuna sostanziale trasformazione e conservano la loro destinazione strumentale al servizio, anche se si realizzano mutamenti alla loro conformazione.
Qualora invece la qualita' e l’entita' delle modifiche introdotte siano tali da determinare un mutamento del servizio e mutamenti di destinazione di parti comuni dell’edificio, si da considerare le suddette opere come interventi di manutenzione straordinaria, occorrera' un delibera assembleare da assumere con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 4, Cod. Civ..
La ripartizione delle spese
La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 5479 del 1991, che in caso di installazione ex novo dell'ascensore, la spesa iniziale va ripartita in base ai millesimi diproprieta', trattandosi di un'innovazione.
Per le spese di manutenzione si applichera' invece il gia' citato principio proporzionale all'altezza dei piani ed ai millesimi di proprieta'.
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