Maggioranza per la delibera
La delibera necessita di maggioranza semplice (1/3 in seconda convocazione), essendo quindi esclusa la necessita' di una maggioranza speciale.
La delibera assembleare con cui si dispone la chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unita' immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio attinendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le facolta' di godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto, stabilito dall’art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni pregiudizievoli della facolta' di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune, non alterandone la funzione e la destinazione.
Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023
Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1986, n. 7023
La ripartizione delle spese
Nel caso in cui il cancello sia utilizzato da una parte soltanto dei condomini per accedere a aree di parcheggio o garage di loro esclusiva proprieta', le spese gravano, in base ai millesimi attribuiti a ciascun garage o area, sui soli condomini che si servono dell’accesso ai sensi dell’art. 1123, 2^ e 3^ comma.
Se, invece, il cancello, oltre a servire per l’accesso a garage di proprieta' esclusiva, serve anche a tutti i condomini per altri usi, la ripartizione delle spese dovra' essere fatta fra tutti i condomini in proporzione alle quote millessimali degli immobili (in tal senso, Tribunale di Novara, 19/02/2007: le spese di automazione del cancello del passo carraio devono essere ripartite tra tutti i condomini, in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari, anche se non possiedono autorimesse di proprieta' esclusiva, qualora il cancello permetta comunque l’accesso alle parti comuni, non essendo rilevante la concreta utilizzazione del bene comune). In questa seconda ipotesi, si potrebbe tuttavia trovare una soluzione alternativa, nel senso di attribuire una ragionevole parte di spesa a carico di tutti i condomini (con ripartizione in base ai millesimi di proprieta') e l’altra parte a carico dei soli condomini proprietari dei garage o posti auto (con ripartizione in base alle quote millesimali di questi ultimi). Tale soluzione deve pero' essere concordata e deliberata dall’assemblea (di solito al momento in cui si decide di automatizzare il cancello).
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