Con la sentenza n. 9148 del 2008 la Suprema Corte a sezioni unite ha sancito l’inapplicabilità del principio della solidarietà passiva, indicando che i condomini devono partecipare alle spese di manutenzione e ne rispondono verso i terzi solo in proporzione alla loro quota. Questo significa che il singolo condomino non garantisce l’intero debito nei confronti dei fornitori, salvo poi rivalersi sugli altri, ma solo per la propria quota.
Tuttavia anche dopo la sentenza della Corte di Cassazione i Tribunali hanno emanato innumerevoli sentenze in senso contrario, affermando e ribadendo la solidarieta' tra condomini, che detta in altri termini significa che se un condomino non paga sono gli altri che devono anticiparne le quote; poi, se vogliono, come condominio possono procedere al recupero coattivo. Nel caso in cui, infine, il recupero coattivo fosse infruttuoso sarebbero gli stessi condomini solvibili a doversi suddividere il debito, consolidandolo, tra di loro. In altre parole, il creditore (cioe' un fornitore del condominio) puo' richiedere l’intero importo anche ad un solo condomino da lui scelto, non essendo tenuto ad agire proquota nei confronti degli altri condomini, nel caso , naturalmente, il condominio non provveda.
Ma se non esistesse la responsabilita' solidale chi si potrebbe permettere di lavorare o fornire energia o quant’altro ad un condominio? E’ vero che puo' non sembrare giusto che un condomino debba pagare anche per gli altri, mentre un’impresa deve accollarsi, per sua stessa natura, un certo rischio d’impresa, che comprende anche il rischio di dover recuperare un credito. Ma come potrebbe un’impresa chiamata a fornire il condominio a valutare correttamente il rischio che sta correndo? Se si consolidasse il principio della parziarita', in contrapposizione a quello della solidarieta', vuoi vedere che in alcuni condomini sarebbe difficile trovare fornitori?
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