Puo' l'amministratore condominiale comunicare ai terzi creditori i dati dei condomini morosi?
Capita talvolta di stipulare contratti, in particolare per lavori straordinari e quindi di una certa importanza economica, in cui viene prevista la separazione di responsabilita' di ciascun condomino da quella degli altri in caso di tardivita' nei pagamenti. Cio' significa che il fornitore del condominio dovra' agire, e quindi chiedere il pagamento delle quote non verate, nei confronti di quei soli condomini ritardatari nel pagamento delle rate condominiali.
Ma l'amministratore condominiale e' legittimato a comunicare nominativi ed importi non versati senza una specifica autorizzazione da parte dei debitori?
Della questione si e' occupato il Garante della Privacy, secondo il quale se le informazioni sono pertinenti e non eccedenti non vi sono ostacoli a comunicare i dati ai creditori anche in assenza di consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorche' per il tramite dell’amministratore, ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
La questione e' ancora piu' attuale a seguito della sentenza n. 9148/08 della Cassazione secondo la quale le obbligazioni condominiali debbono essere considerate parziarie e non solidali. Ciò perché, come è stato acutamente sottolineato dal Supremo Collegio, trattandosi della dazione di una somma di denaro l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile potendosi facilmente determinare la quota dovuta da ogni singolo condomino.
Capita talvolta di stipulare contratti, in particolare per lavori straordinari e quindi di una certa importanza economica, in cui viene prevista la separazione di responsabilita' di ciascun condomino da quella degli altri in caso di tardivita' nei pagamenti. Cio' significa che il fornitore del condominio dovra' agire, e quindi chiedere il pagamento delle quote non verate, nei confronti di quei soli condomini ritardatari nel pagamento delle rate condominiali.
Ma l'amministratore condominiale e' legittimato a comunicare nominativi ed importi non versati senza una specifica autorizzazione da parte dei debitori?
Della questione si e' occupato il Garante della Privacy, secondo il quale se le informazioni sono pertinenti e non eccedenti non vi sono ostacoli a comunicare i dati ai creditori anche in assenza di consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorche' per il tramite dell’amministratore, ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
La questione e' ancora piu' attuale a seguito della sentenza n. 9148/08 della Cassazione secondo la quale le obbligazioni condominiali debbono essere considerate parziarie e non solidali. Ciò perché, come è stato acutamente sottolineato dal Supremo Collegio, trattandosi della dazione di una somma di denaro l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile potendosi facilmente determinare la quota dovuta da ogni singolo condomino.
Nessun commento:
Posta un commento