Risparmiare sul costo del gas in condominio chiedendo l'addebito dell'Iva con l'aliquota ridotta al 10% e il rimborso di parte di quella gia' versata al 20%
Con la risoluzione 108/E del 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando deve essere applicata l'aliquota al 10% sui consumi di gas per usi civili, indicando che il limite di 480 metri cubi all’anno per fruire dell’aliquota Iva agevolata al 10%, si riferisce alle singole utenze di ogni unità abitativa inclusa in condominio o cooperative di abitanti con impianti centralizzati.
Di conseguenza, la soglia massima non si applica ai consumi di tutto l'edificio nel suo complesso, ma si moltiplica per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento e' allacciato all'impianto centralizzato.
Di conseguenza, la soglia massima non si applica ai consumi di tutto l'edificio nel suo complesso, ma si moltiplica per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento e' allacciato all'impianto centralizzato.
Un bel vantaggio per i condomini che utilizzano impianti di riscaldamento di tipo centralizzato e collettivo.
Tale regola vale a condizione che i consumi di gas metano siano fatti per scopi civili, ossia usato nelle abitazioni, per il riscaldamento, la cottura di cibi e la produzione di acqua calda. Sopra il tetto dei 480 mc i consumi sono invece tassati con l'aliquota ordinaria del 20%.
In conseguenza il condominio potra' rivolgersi direttamente al gestore del servizio per chiedere il rimborso della maggiore imposta addebitata in bolletta.
La risoluzione precisa anche che lo scaglione di 480 mc e' annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno e pertanto i consumi di gas naturale esposti in bolletta verranno fatturati al 10% fino a concorrenza del limite dello scaglione.
La risoluzione precisa anche che lo scaglione di 480 mc e' annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno e pertanto i consumi di gas naturale esposti in bolletta verranno fatturati al 10% fino a concorrenza del limite dello scaglione.
A questo proposito vale la pena ricordare, come fa anche l'Agenzia delle Entrate, che il rapporto tra condominio e imprese che erogano il gas e' regolato dalla disciplina civilistica, con tutte le conseguenze.
Rientra, invece, tra le competenze specifiche dell’Amministrazione finanziaria stabilire le modalità di recupero dell’Iva applicata in misura ordinaria e versata all’Erario dai gestori. Nel dettaglio, questi potranno recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti. In questo modo si garantisce la neutralità del tributo e, nello stesso tempo, si evita il rischio che le società di erogazione del gas si arricchiscano indebitamente, ottenendo il rimborso dell’Iva non ridata ai clienti.
Quindi amministratori colleghi: avanti con le richieste di rimborso! e commentate sia se ci riuscite che se avete difficolta'.
Documenti: Risoluzione Agenzia Entrate 108/E del 2010
Quindi amministratori colleghi: avanti con le richieste di rimborso! e commentate sia se ci riuscite che se avete difficolta'.
2 commenti:
Ho letto la risoluzione 108/E e vorrei porre un quesito. Come ci si dovrà comportare per quanto riguarda il limite dei 480 mc nel caso, penso comune, di una ulteriore utenza in essere ai singoli per uso cucina e/o acqua calda alla quale verosimilmente è già stata applicata l'iva al 10%. Bisognerà avere tutti i consumi dei vari condomini per poterli detrarre dai 480 mc spettanti ad ognuno ? O questo caso non è stato affrontato?
Se chiedo il rimborso per i 480 metri cubi moltiplicati per il numero delle unità abitative eccedo sicuramente dal massimo annuale che compete ad ogni utenza. Cosa ne pensate?
Paolo
Sono stato un po' precipitoso. Con una ricerca in rete ho trovato che è stata emessa una nuova risoluzione (112E 22/10/2010) che chiarisce. Il beneficio può essere ottenuto al netto di quei consumi su cui si sia già avuta l'agevolazione.
Paolo
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