La Cassazione con sentenza 1784/2007 ha statuito che le spese per i frontalini dei balconi o terrazzi sono sempre  dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione  decorativa-ornamentale dell'immobile.
Il caso affrontato riguardava una spesa sostenuta  dall'amministratore che era intervenuto per rimuovere situazioni di  pericolo per l'incolumità delle persone sui frontalini di balconi  ritenendoli parti comuni e pertanto di sua competenza, e costretto poi  ad agire in giudizio per il recupero dell'importo anticipato (posto a  carico di tutti i condomini dello stabile), non essendo stato  ratificato il suo operato dall'assemblea dei condomini. 
La  premessa da cui è partita la Corte, anzitutto, è che tra le  attribuzioni dell'amministratore si annovera anche il compimento di . 
L'amministratore condominiale ha il dovere di compiere atti  conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, e non  può però ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che  rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella  prima assemblea. 
Nessun  tipo di intervento sulle parti di proprietà privata può essere  richiesto o spontaneamente eseguito all'amministratore salvo incarico  personale su richiesta di un condomino: in tal caso l'incarico, se  accettato, lo dovrà gestire a titolo personale e non in quanto  amministratore.
La Corte ha confermato l'orientamento ormai condiviso dai giudici di legittimità secondo cui 
i balconi non essendo elementi accidentali e privi di funzione portante rispetto alla struttura del fabbricato e non essendo destinati all'uso comune ma soltanto all'uso e al godimento di una parte dell'immobile oggetto di proprietà esclusiva, non costituiscono parti comuni dell'edificio ma devono considerarsi esclusivamente appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare della quale costituiscono naturale prolungamento
(sentenza n. 8159/1996), in tutte le sue  componenti salvo che le parti che lo compongono contribuiscono a  costituire l'aspetto architettonico o abbellimento dell'edificio. 
In buona sostanza quindi i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento"  della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al  proprietario di questa; soltanto i rivestimenti e gli elementi  decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono  considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto  dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. n. 14576/2004). 
La  spesa dei frontalini dei balconi, pertanto, non può essere ripartita  fra tutti i condomini se non viene provata la loro funzione  decorativa-ornamentale dell'immobile, secondo una valutazione riservata  al giudice del merito, anche quando l'intervento sia stato imposto da  una ordinanza comunale per ragioni di urgenza (sentenza n. 1784/2007).
Al  di fuori di tale circostanza o in mancanza di prova, le spese dei  frontalini vanno imputate solo ai condomini proprietari dei balconi ed è  addirittura considerata illeggttima e viziata di nullità la delibera  che impone spese (e la relativa ripartizione) riguardanti gli  interventi di manutenzione dei balconi da considerarsi di proprietà  esclusiva a chi non è titolare di balconi. 
Ai soli proprietari compete,  invece, l'esecuzione degli interventi manutentivi che li riguardano e su  di essi ricadono le responsabilità per eventuali danni, causati a  terzi, da caduta di parti pericolanti.

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