Con la riforma del condominio, tra le altre cose, e' stato previsto che l'amministratore dovrà curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Da cio' ne discende l'obbligatorieta', da parte dei condomini, di comunicare all'amministratore tutti quei dati che sono richiesti per legge; nel caso in cui i condomini omettano di comunicare questi dati potra' sopperire l'amministratore ma a spese del singolo.
Vi e' adesso anche l'obbligo di comunicare i dati degli affittuari o dei comodatari (coloro che usufruiscono gratuitamente dell'immobile) oltreche' fornire ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza (?).
Per agevolare la comunicazione da parte dei condomini e' possibile utilizzare il facsimile di cui a questo link.
Da cio' ne discende l'obbligatorieta', da parte dei condomini, di comunicare all'amministratore tutti quei dati che sono richiesti per legge; nel caso in cui i condomini omettano di comunicare questi dati potra' sopperire l'amministratore ma a spese del singolo.
Vi e' adesso anche l'obbligo di comunicare i dati degli affittuari o dei comodatari (coloro che usufruiscono gratuitamente dell'immobile) oltreche' fornire ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza (?).
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