Obbligo di conciliazione in materia di condominio 
Con l'intento di snellire e velocizzare la risoluzione di controversie e, specularmente, ridurre il carico di lavoro dei Tribunali, con il DLgs 28/2010 e' stata data attuazione alla delega sulla conciliazione, che ha previsto cosi' l'obbligatorieta' del tentativo di conciliazione in molte materie, compresa quella condominiale.
La previsione legislativa e' cosi' forte che cambieranno le abitudini dei proprietari/condomini ma, senz'altro, anche quelle degli amministratori condominiali e di tutte le parti coinvolte.
E' bene precisare che vi e' ancora un anno di tempo prima che la conciliazione diventi obbligatoria, infatti la legge ha previsto questa dilazione di tempo per permettere, tra l'altro, agli organismi di conciliazione di organizzarsi.
Sara' quindi dal 20/03/2011 che prima di intraprendere un'azione legale parti dovranno cercare di accordarsi, tanto che il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità.
Le materia interessate sono molte e precisamente
Con l'intento di snellire e velocizzare la risoluzione di controversie e, specularmente, ridurre il carico di lavoro dei Tribunali, con il DLgs 28/2010 e' stata data attuazione alla delega sulla conciliazione, che ha previsto cosi' l'obbligatorieta' del tentativo di conciliazione in molte materie, compresa quella condominiale.
La previsione legislativa e' cosi' forte che cambieranno le abitudini dei proprietari/condomini ma, senz'altro, anche quelle degli amministratori condominiali e di tutte le parti coinvolte.
E' bene precisare che vi e' ancora un anno di tempo prima che la conciliazione diventi obbligatoria, infatti la legge ha previsto questa dilazione di tempo per permettere, tra l'altro, agli organismi di conciliazione di organizzarsi.
Sara' quindi dal 20/03/2011 che prima di intraprendere un'azione legale parti dovranno cercare di accordarsi, tanto che il tentativo di conciliazione diventa condizione di procedibilità.
Le materia interessate sono molte e precisamente
- condominio;
 - diritti reali;
 - divisione;
 - successione ereditaria;
 - patti di famiglia;
 - locazione;
 - affitto di azienda commerciale;
 - risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
 - risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica;
 - risarcimento danni derivante da diffamazione (con il mezzo della stampa o con altro mezzo pubblico);
 - contratti assicurativi bancari e finanziari.
 
Sono  esclusi, come   condizione di procedibilità:
-      
i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione; -      
i procedimenti per convalida di sfratto o di licenza, fino al mutamento di rito, ex art. 447-bis c.p.c.; -      
i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti previsti dall'art. 703 c.p.c.; -      
i procedimenti in camera di consiglio; -      
l'azione civile proposta nel procedimento penale; -      
i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi alla esecuzione forzata; 
Chi puo' fare il conciliatore?
   Magistrati in quiescienza, professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed  economiche, professionisti iscritti in albi professionali di materie giuridiche  ed  economiche da   oltre 15 anni o laureati che abbiano frequentato uno specifico corso di formazione.
Quali sono gli organismi di conciliazione? 
Gli  ordini  professionali possono istituire appositi ordini di  conciliazione per  gestire le procedure alternative di risoluzione  delle controversie,  previa autorizzazione del Ministero della  Giustizia, avvalendosi di  proprio personale ed utilizzando locali  nella propria disponibilità.
I  consigli degli  Ordini degli Avvocati possono istituire organismi  presso ciascun  Tribunale, avvalendosi di proprio personale ed  utilizzando locali posti  a loro disposizione dal Presidente del  Tribunale.
Soltanto  gli  organismi costituiti in tal modo presso i tribunali potranno  essere  iscritti a semplice domanda al registro previsto dall'art. 16  del  decreto delegato; tutti gli altri organismi dovranno essere  istituiti  nel rispetto delle più complesse procedure di verifica  previste dallo  stesso art. 16, e, attualmente, dai decreti del  Ministero della  Giustizia del 23.7.2004 n. 222 e 223.

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