Quando un contribuente muore prima di aver terminato di utilizzare le detrazioni per interventi edilizi, si apre il tema del possibile subentro degli eredi nelle rate residue. 📜 La normativa e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate definiscono condizioni precise, che non sempre coincidono con ciò che si potrebbe immaginare.
✅ Quali detrazioni possono essere trasferite
Il trasferimento delle quote non ancora fruite è previsto per:
🏡 Bonus casa (art. 16‑bis TUIR)
🌿 Ecobonus (DM 6 agosto 2020)
🏗️ Superbonus
🛡️ Sismabonus, anche nella versione “acquisti”
Restano esclusi:
🚫 Bonus barriere architettoniche 75%
🚫 Bonus mobili
🔑 La regola chiave: detenzione materiale e diretta
Gli eredi possono subentrare solo se possiedono e detengono materialmente e direttamente l’immobile al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 📅
La detenzione deve essere effettiva: l’immobile deve essere nella disponibilità dell’erede, non locato o concesso a terzi. 🚪
Questa condizione vale:
📆 se il decesso avviene in anni successivi alle spese;
📆 se il decesso avviene nell’anno stesso delle spese, anche quando il beneficiario non ha ancora fruito alcuna rata.
🧾 Caso pratico
Se il contribuente che ha sostenuto le spese muore il 29 dicembre, la detrazione:
❌ non può essere indicata nella sua dichiarazione dei redditi;
✅ si trasferisce all’erede che detiene l’immobile al 31 dicembre.
💡 Perché questa regola
La detrazione nasce dal rapporto tra contribuente e immobile. 🏠
Quando subentra un erede, la legge richiede che vi sia continuità nella disponibilità dell’immobile, non solo nella proprietà. 🔗
Per questo:
👤 il beneficiario originario può detrarre anche se l’immobile è locato;
👤 l’erede può detrarre solo se lo detiene direttamente.
📌 In sintesi
Il trasferimento delle detrazioni edilizie agli eredi non è automatico: è possibile solo quando l’erede possiede e detiene l’immobile al 31 dicembre. 🗓️
Una regola che mira a garantire che il beneficio fiscale resti collegato a chi ha effettiva disponibilità dell’immobile oggetto degli interventi. 🏘️
