La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13618/2026, interviene su un tema molto concreto per la vita condominiale: è possibile concedere in locazione una parte del marciapiede condominiale a un ristorante?
Vivere in condominio
Informazioni e documenti sul condominio a cura del Dott. Luca Pacini
Post in evidenza
Modulistica condominio
Qui di seguito alcuni documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...
08/09/26
🏘️ Il marciapiede condominiale può essere locato a un ristorante? La Cassazione chiarisce
03/09/26
Compravendita e richiesta di liberatoria all'amministratore
In caso di compravendita dell'immobile il condomino che vende può dover fornire a chi compra un’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali, da allegare al rogito notarile. Questa attestazione, comunemente chiamata “liberatoria condominiale”, certifica la regolarità o meno della posizione del venditore nei confronti del condominio.
Ecco alcuni dettagli importanti:
Chi deve richiedere l’attestazione? Il condòmino venditore è il soggetto legittimato a richiedere il rilascio dell’attestazione liberatoria delle spese condominiali.
Contenuto dell’attestazione: l’attestazione contiene informazioni riguardanti debiti e crediti del condòmino e le eventuali liti pendenti o in corso di giudizio.
Vincolo di solidarietà tra venditore e acquirente: tra il venditore e l’acquirente sussiste un vincolo di solidarietà per il pagamento delle spese condominiali relative all’anno precedente all’acquisto e a quello nel corso del quale è avvenuta la vendita. L'amministratore condominiale, indipendentemente dalle pattuizioni tra compratore e venditore, normalmente chiederà l'intero importo all'acquirente.
Costo della liberatoria: il venditore può essere tenuto a pagare all'amministratore il servizio di rilascio dell'attestazione liberatoria secondo quanto concordato in assemblea condominiale.
Tempi di rilascio: l'amministratore rilascerà la liberatoria a seguito di richiesta scritta con indicati i riferimenti del compratore e a seguito del pagamento totale di quanto risultante dai conteggi redatti dallo stesso amministratore e solo dopo che le somme saranno state accreditate in conto corrente -non è sufficiente la copia della contabile di pagamento dato che un bonifico può essere richiamato e stornato-.
Per questo motivo è necessario che la richiesta pervenga all'amministratore in tempi utili e completa, quindi almeno 10 giorni prima della data dell'atto notarile, da quel momento occorreranno alcuni giorni per completare i conteggio e solo dopo l'accredito in conto delle somme, che quindi dovrà avvenire almeno 3 giorni prima del rogito notarile, potrà essere sottoscritta e consegnata al richiedente.
