Il condominio non e’ tenuto a rispondere quale custode ex art. 2051 c.c. per vizi che non riguardano la resa calorica dell’impianto comune di riscaldamento, bensi’ l’insufficiente isolamento termico di un appartamento di proprieta’ esclusiva rispetto a parti comuni dell’edificio, anch’esse non isolate termicamente nella zona (solaio) sottostante detto appartamento. Di tali deficienze strutturali proprie della singola unita’ abitativa e’ pertanto responsabile la sola impresa costruttrice.