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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

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19/01/24

Semplificazione F24. Non si poteva fare di meglio?



Le modifiche introdotte dal DLgs. 1/2024 in materia di ritenute alla fonte operate dai condomini ora  prevedono che il versamento cumulativo delle ritenute debba essere effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno, quindi non più il 30 giugno e 20 dicembre. 

Se questa può essere una razionalizzazione, più che una semplificazione, non è certo una semplificazione che la nuova previsione che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre debba comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Secondo me si potevano si prevedere 2 appuntamenti annuali ma il 16/07 e il 16/01 di ciascun anno in modo da poter versare le ritenute d'acconto in 2 volte piuttosto che questa finta semplificazione che obbliga comunque a pagare a gennaio le ritenute operate nel mese di dicembre. In questo modo gli appuntamenti diventano 3 senza alcun beneficio per nessuno.

07/07/11

Riduzione ritenute sui bonifici 36 e 55%

Finalmente e' stata ridotta la ritenuta d'acconto applicabile sui bonifici a favore delle imprese esecutrici di lavori per i quali il condominio usufruisce della detrazione fiscale del 36% o del 55% ai fini Irpef. Con la manovra finanziaria di questi giorni e' infatti stata ridotta la percentuale che trattengono le banche dal 10% al 4%. Sono infatti banche e Poste che trattengono e versano la ritenuta, non l'amministratore che invece dovra' bonificare l'intero importo senza operare nessuna riduzione senza alcun obbligo di certificazione.
Per la verita' la riduzione non accontenta le imprese che comunque vedono trattenere una percentuale sul lordo dei ricavi e che quindi corrisponde a una percentuale assai maggiore dei guadagni. Ma comunque meglio di nulla e cosi', semmai, c'e' una certa uniformita' % con le ritenute che e' tenuto ad operare l'amministratore normalmente sui compensi per appalti e prestazione d'opera.

03/10/10

Ritenuta al 10% per lavori con benefici 36 e 55 per cento: conseguenze sulle imprese

La ritenuta al 10% per i lavori condominiali che beneficiano della detrazione fiscale del 36% o del 55% crea problemi di liquidita' alle imprese: e' questo che si legge su alcuni giornali economici in questi giorni. Ci voleva poco a prevederlo. Alle imprese infatti viene a mancare il 10% sugli incassi, importo che, e' vero, e' un acconto sulle imposte, ma che non tiene conto dell'organizzazione dell'azienda e del suo reddito fiscale, essendo un importo calcolato esclusivamente sull'ammontare delle fatture emesse.

Voglio dire che su un lavoro di E. 100 mila vengono trattenuti circa E. 10 mila che probabilmente corrispondono al 50% del guadagnosu quel lavoro.
In questo modo si possono verificare situazioni di crediti cosi' alti che probabilmente non potranno essere utilizzati per il pagamento di imposte ma che dovranno essere chiesti a rimborso, con conseguenti costi e attese.
Ma se queste sono le conseguenze sulla imprese credo non si debba sottovalutare la possibilita' di incremento dei costi per i condomini, nel caso in cui tutte le aziende per far fronte alla mancanza di parte della liquidita' incrementino gli importi richiesti per un dato lavoro.
Non e' da sottovalutare, magari non nei condomini ma senz'altro nel settore di lavori a privati, che si assista ad un incremento di lavori non fatturati.

01/08/10

Condomini e ritenute d'acconto: modifiche e chiarimenti

Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%
Avevamo già parlato di una anomalia che riguardava la doppia ritenuta d'acconto sulle fatture per le quali si usufruisce della detrazione del 36% o 55% quando il committente e' un condominio (Doppia ritenuta d'acconto da luglio 2010).
Ora a distanza di quasi un mese dall'entrata in vigore della legge (in particolare si tratta del decreto-legge 78/2010 convertito con la legge 122 del 30 luglio 2010) che ha previsto la ritenuta del 10% da effettuarsi da parte delle banche e' giunto un chiarimento, con una circolare 40/E del 28 luglio 2010: la ritenuta del 10%, in quanto normativa speciale, prevale sulla norma generale. Ciò significa che il condominio nell'ambito delle spese per il 36% e 55%, all'atto del pagamento non dovrà operare alcuna ritenuta d'acconto, né quando si trova saldare una fattura dell'impresa che ha lavorato in appalto, sulla quale di solito veniva applicata la ritenuta del 4%, ne' quando viene saldata la fattura di un professionista per i quale solitamente veniva operata la ritenuta del 20%.


In pratica il condominio operera' correttamente comportandosi come un qualunque privato: nessuna ritenuta.

Si tratta di una finta semplificazione nella pratica complichera' un po' la vita agli amministratori condominiali che dovranno districarsi tra fatture con ritenuta da indicare nel modello 770, fatture senza ritenuta da indicare nel quadro AC dell'Unico, e fatture senza ritenuta (magari degli stessi fornitori per i quali in altre occasioni nel corso dello stesso anno fiscale è stata operata la ritenuta) da non indicare il quadro AC, caso questo che interessera' le fatture pagate secondo le nuove regole.

Ritengo che questa modifica comporti anche in alcuni casi modifica del software che gli amministratori utilizzano per la gestione dei pagamenti delle fatture ed il versamento delle ritenute.

Da notare che le stesse regole che valgono per la detrazione del 36% sono applicabili anche alle spese per le quali potrà beneficiare della detrazione del 55%.

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