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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

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04/11/11

Impianti televisivi condominiali, passaggio dall'analogico al digitale terrestre (Switch off)


Nel corso di questo mese in Toscana verra’ realizzato il passaggio al digitale terrestre. Pertanto i televisori che non hanno ancora il decoder integrato dovranno essere dotati di tale apparecchio, diversamente i canali televisivi non potranno piu’ essere visti. L'apparecchio si può acquistare in qualsiasi supermercato o negozio di elettronica.

Nel giorno del passaggio al digitale ci sara’ lo spegnimento di tutti i segnali analogici e la riaccensione dei segnali in digitale, con l’assegnazione di nuove frequenze alle emittenti nazionali e locali. Per questa ragione bisognerà risintonizzare i canali anche se erano gia’ stati memorizzati in precedenza i programmi digitali. Probabilmente la risintonizzazione dovra’ essere effettuata anche nei giorni seguenti perche’ le riaccensioni in digitale potranno avvenire gradualmente nel tempo e quindi per vedere i programmi che si renderanno via via disponibili potra’ essere necessario ripetere l'operazione.

Nel vostro condominio probabilmente il passaggio al digitale terrestre avverrà senza alcun problema. La qualità dell'immagine digitale nella stragrande maggioranza dei casi non e’ dovuto al ricevitore ma al televisore stesso, per cui puo’ essere che la visione dei canali in alcuni vecchi televisori sia di scarsa qualità. In tal caso, prima di pensare ad intervenire sull'antenna centralizzata, e’ necessario che venga verificata la qualità della ricezione di altri condomini/inquilini e solo nel caso in cui il problema sia diffuso alla gran parte del condominio dovrete contattarci per richiedere l’intervento di un tecnico antennista sull'impianto centralizzato.

Il nostro studio e’ disponibile ad affiancarvi in questo percorso mettendovi a disposizione personale competente. Il costo degli interventi verra’ addebitato all'intero condominio o al singolo condomino, a seconda che il problema sia condominiale o privato.

21/04/11

A proposito di verifiche impianti messa a terra nei condomini

A proposito di verifiche impianti messa a terra nei condomini...  riporto quanto ho trovato in un post di Condominioweb:

Messa a terra: domandare è sempre lecito, però... - L'applicabilità o meno del dPR 462/01 sulle verifiche della messa a terra scatena polemiche nei condominii e moltiplica i quesiti al Centro Studi. Il tutto nasce da un altro quesito, ben strutturato e perfettamente lecito, ma apparentemente privo di necessità. Domandare è lecito, rispondere è cortesia: ma non è legge.


Viene data molta evidenza alla risposta del Ministero delle Attività Produttive che, con nota 10723 del 25 febbraio 2005 (scaricabile qui), ha espresso un parere a seguito di un quesito sull'applicabilità o meno al condominio privo di dipendenti del dPR 462/2001, in particolare per la parte di testo relativa all'obbligatorietà delle verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra. In sintesi, nel decreto si impongono verifiche agli impianti di terra ogni due o cinque anni - a seconda della tipologia di ambiente - tramite l'obbligatorio ricorso a enti pubblici (ASL o ARPA) o a organismi privati riconosciuti ministerialmente.


A scorrere il testo di legge, oggettivamente, non pare possano esserci molti dubbi: secondo l'art.1 il decreto vige "nei luoghi di lavoro" e sono previsti obblighi solo e soltanto per la figura del "datore di lavoro": quindi ove mancasse il "datore di lavoro", nei casi cioè in cui mancassero i dipendenti, il decreto non si potrebbe giuridicamente considerare applicabile. Non ci sarebbero molte domande da farsi, è ormai pacifico che leggi e giurisprudenza separano l'applicabilità delle normative sulla sicurezza del lavoro a seconda della presenza o meno di lavoratori subordinati. Pertanto, in un condominio senza dipendenti, come non sono applicabili le leggi sulla sicurezza del lavoro così non è applicabile neppure il dPR 462/01. Però…. Però domandare è sempre lecito, ed a volte da un'idea brillante possono scaturire opportunità inattese.


La domanda al Ministero ha portato ad una risposta (che vale per quello che è: non è una "circolare ministeriale") apparentemente sorprendente: l'obbligo di applicazione deve "ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare." Infatti, secondo il Ministero, "la ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico."


Premesso che l'incolumità di chi lavora sta a cuore a tutti; premesso anche che le leggi sono state inventate proprio perché le buone intenzioni storicamente non sono mai bastate; premesso ancora che le leggi si applicano al 100% o non si applicano per nulla, alcuni tecnici hanno ritenuto di leggere nella lettera del Ministero una generalizzazione; secondo queste interpretazioni ("oste, il tuo vino è buono?") il decreto 462/2001 sarebbe applicabile sempre, in tutti i luoghi, con o senza dipendenti, nella casetta di montagna come nel condominio senza custode come in un qualunque singolo appartamento.


Il modesto tecnico della sicurezza, chiamato a fare da consulente, si domanda se sia possibile che una risposta privata ad un quesito privato modifichi il testo di una legge, ampliando di fatto i luoghi in cui il decreto sarebbe applicabile: dai soli "luoghi di lavoro" a "tutti i luoghi". E' opportuno ripetere questo concetto: se il decreto si dovesse veramente applicare a tutti i luoghi, con o senza dipendenti, oltre ad ogni amministratore di condominio ogni singolo proprietario di unità immobiliare, di appartamento o cantina o box dovrebbe incaricare ASL, ARPA o organismi privati di effettuare verifiche periodiche al proprio impianto di messa a terra. Invece il decreto si applica obbligatoriamente soltanto ai luoghi dove esiste un datore di lavoro, e negli altri luoghi il proprietario dell'impianto elettrico e di terra, che deve garantirne la sicurezza, è bene che rispetti almeno la tempistica delle verifiche indicate nel decreto 462/2001 - e questo è il senso della risposta del Ministero - ricordandosi che le sacrosante verifiche, cioè il controllo dell'efficienza dell'impianto, può farle eseguire anche al proprio elettricista o perito elettrotecnico di fiducia.
Fonte http://www.condominioweb.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36681

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