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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

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22/02/15

Pulizie, fatture senza Iva al condominio?

Le nuove disposizioni in merito alle fatture emesse dalle imprese di pulizie in regime di reverse charge, o inversione contabile, non si applica, normalmente, al condominio.
Il condominio infatti non è soggetto passivo Iva, bensì utente finale colpito dall'imposta, quindi la fattura deve essere emessa con le regole ordinarie, non essendovi il presupposto soggettivo per l'applicazione del regime Iva particolare.
Deve tuttavia essere considerato che il condominio può assumere, in alcuni casi, la qualifica di soggetto passivo Iva, ad es. quando è titolare di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica di una certa importanza, ceduta al gestore della rete elettrica.

03/03/10

Iva agevolata al 10% nei condomini


Novita' positive per i condomini: aliquota Iva ridotta al 10% per interventi edili e per le manutenzione di impianti tecnologici

Dopo svariate proroghe finalmente la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l'aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi: niente piu' corse per fare i lavori edili in condominio, quindi.
L'aliquota ridotta si applica tuttavia solo alle prestazioni che riguardano gli interventi di manutenzione delle parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioe' edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e' destinata per oltre il 50% ad uso abitativo.
L'aliquota ridotta e' applicabile anche alle prestazioni di manutenzione di impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, ecc., .

Purtroppo l'aliquota ridotta non e' applicabile alle prestazioni dei professionisti (geometra, ingegnere, architetto, ecc.)e nemmeno alle prestazioni che non possono inquadrarsi nell'edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.
Anche le forniture di beni sono agevolate se rientrano in un contratto d'appalto. Unica limitazione e' quella relativamente ai cosiddetti beni significativi, ovvero, tassativamente, ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. In questi casi deve essere applicata l'Iva al 20% sulla parte di costo dei beni significativi eccedente l'importo della manodopera e degli altri beni. Questo vuol dire che nella maggior parte dei casi e' applicabile l'Iva al 10% all'intero corrispettivo.
Da notare che il valore di un bene significativo e' determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu' basso del costo di acquisto per il fornitore non puo' essere ben visto dall'amministrazione finanziaria in caso di controllo.
Purtroppo l'aliquota ridotta non e' applicabile alle prestazioni di professionisti (geometra, ingegnere, architetto, ecc.).
04/03/2010

04/02/10

Chi deve pulire le scale in un condominio

Chi deve pulire le scale in condominio?
La domanda, banale all’apparenza, nasconde una serie di problematiche che vale la pena approfondire.
Ci occuperemo di quegli stabili condominiali sprovvisti di portiere (figura cui molto spesso è assegnato anche questo compito).
Partiamo dall’ipotesi più semplice: in molti piccoli e piccolissimi condomini i residenti, anche al fine di evitare esborsi di denaro, decidono di effettuare la pulizia delle scale a turno.
In questi casi una precisazione è obbligatoria: l’accordo deve essere raggiunto tra tutti i comproprietari.
Ciò significa che l’assemblea non può, in nessun caso, adottare a maggioranza una simile decisione.
Se poi uno dei proprietari concede in locazione il proprio appartamento non potrà imporre all’inquilino di partecipare alle operazioni di pulizia dello stabile, salvo che ciò non sia espressamente pattuito nel contratto di locazione.
Il problema più frequente in casi del genere è quello del mancato rispetto dei turni concordati, a cui spesso si aggiunge una litigiosità dovuta alla cura con cui viene effettuata la pulizia.
Proprio per le oggettive difficoltà che una simile modo di operare porta con sé, la soluzione più frequente è quella di affidare il servizio ad un’impresa che operi nel settore delle pulizie scale.
Come si decide l’affidamento?
Che tipo di rapporto s’instaura?
L’impresa deve avere particolari requisiti?
La scelta di affidare il servizio spetta in prima istanza all’assemblea di condominio.

Questa, con le maggioranze ordinarie (quindi in seconda convocazione è sufficiente un terzo dei partecipanti al condominio e 333 millesimi), potrà deliberare d’incaricare un impresa per i lavori di pulizia scale.
La scelta in questo caso, poiché rientrante tra le competenze dell’assemblea, se presa nel rispetto della legge (maggioranze, ecc.) è obbligatoria per tutti i condomini.
Ciò significa che, salvo diverso accordo, tutti i comproprietari saranno obbligati a partecipare alle spese.
Una volta che la ditta abbia accettato l’incarico che tipo di rapporto giuridico s’instaura tra quest’ultima ed il condominio?
Si è soliti ricondurre tale rapporto nell’ambito del contratto di appalto che ai sensi dell’art. 1655 c.c. è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
In effetti l’impresa accetta di compiere un servizio (pulizia delle scale) organizzando il lavoro a proprio rischio e richiedendo in cambio una somma di denaro.
Per questo tipo di contratto non è necessaria la forma scritta.
E’ prassi che già prima dell’assemblea le ditte forniscano ai condomini o all’amministratore dei preventivi con l’indicazione del servizio offerto.
Le condizioni del servizio possono essere stabilite oralmente oppure, se accettate, si farà riferimento a quelle contenute nella deliberazione di affidamento dell’incarico o nel preventivo.
E’ importante, qualunque ditta si scelga, avere certezza della serietà della stessa.
In tal senso, per quanto non vi siano espresse disposizioni di legge che lo impongano, pare utile chiedere con una certa periodicità il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).
Si tratta di una certificazione che attesta la regolarità della posizione previdenziale dell’impresa nei confronti dei propri dipendenti.
Via | lavorincasa.it

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