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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

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22/05/14

Per le ristrutturazioni sulle parti comuni condominiali è sempre necessario il C. F.: Circolare Agenzia Entrate

Tra i chiarimenti forniti con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l’Agenzia delle Entrate, in merito agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, ha precisato, in particolare, che:

  • il coniuge convivente del proprietario dell’immobile può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato;
  • anche in presenza di un “condominio minimo”, ossia composto da un numero inferiore a otto condomini, al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’art. 16-bis, TUIR, i condomini devono richiedere il codice fiscale per l’edificio ed eseguire tutti gli adempimento previsti dalla norma a nome del condominio stesso. Per i bonifici è necessario indicare, il codice fiscale del condominio e quello del condomino che effettua il pagamento;
  • è riconosciuta comunque la detrazione in caso di indicazione errata nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per riqualificazione energetica in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, se dovuta a un mero errore materiale. Il ragionamento vale anche nel caso opposto.

06/09/12

Detrazione fiscale per ristrutturazioni ecc. ora al 50%


È stata pubblicata in questi giorni sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la Guida fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, aggiornata al mese di agosto 2012.
L’agevolazione, che consiste nella detraibilità dall’IRPEF lorda di una percentuale (41%, 36% o, adesso, 50%) delle spese sostenute per l’effettuazione di taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale.
Con il Decreto crescita e' stato stabilito che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36% è elevata al 50%. Inoltre, sempre per lo stesso periodo, anche l’ammontare massimo detraibile delle spese per interventi di recupero edilizio è incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro.
Riassumendo sui lavori edili e' prevista un'agevolazione del
- 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro;
- 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, nel limite massimo di spesa di 48.000 euro.
E' quindi ora un momento quantomai opportuno per effettuare dei lavori in condominio.
Ricordiamo che l’agevolazione spetta ai soggetti che sostengono le spese, residenti o meno in Italia, che sono proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali (quali uso, usufrutto, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, soci di cooperative a proprietà indivisa, imprenditori individuali (per gli immobili che non sono beni strumentali o merce), società di persone (società semplici, snc, sas ed enti ad esse equiparati) e le imprese familiari.
La detrazione spetta anche al familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile (a condizione che sostenga le spese e i bonifici e le fatture siano a lui intestate) oppure al futuro acquirente dell’immobile.
I lavori per i quali e' possibile usufruire della detrazione sono sinteticamente elencati qui sotto:
- recupero edilizio;
- ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- eliminazione delle barriere architettoniche (hanno ad oggetto ascensori e montacarichi, ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- contro il compimento di atti illeciti (come l’installazione di porte blindate o rinforzate, di casseforti a muro, di fotocamere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati, di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline e così via);
- cablatura degli edifici;
- contro l’inquinamento acustico;
- adozione di misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto;
- per evitare gli infortuni domestici. L’Agenzia precisa che l’agevolazione compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante), mentre non compete il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza. Rientrano in questa fattispecie di opere agevolabili l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano;
- per il risparmio energetico;
- costruzione o acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune.

16/08/12

Ristrutturazioni a rischio redditometro


Con i recenti provvedimenti fiscali, da un lato viene data la possibilita' di detrarre una percentuale maggiore che nel passato delle spese sostenute per gli interventi edilizi, dall'altro lato pero' le detrazioni rischiano di trasformarsi in un elemento che il fisco puo' prendere in considerazione per l'accertamento sintetico c.d. redditometro.
Con il DL 83/2012 la quota di spese per il recupero del patimonio edilizio sale al 50% fino al 30/06/2013, poi ritornera' al 36%, mentre l'importo di spesa di riferimento, sempre fino a tale data, sara' E. 96 mila, anziche' E. 48 mila.
Ora, se e' vero che tali disposizioni tendono al rilancio del settore delle manutenzioni edili, e' anche vero che l'esborso economico rappresenta un segnale di capacita' finanziaria del contribuente e quindi un possibile elemento a favore dell'Agenzia delle Entrate
Sara' pertanto opportuno documentare e conservare memoria di come la persona che ha sopportato l'onere delle spese per gli interventi edili ha reperito le disponibilita' finanziarie, cosi' da poter motivare le entrate anche a fronte di un reddito di quell'anno non elevato.

05/03/12

Detrazione 36% nei condomini: alcune novita' e informazioni per amministratori e condomini


In questi giorni gli amministratori condominiali stanno inviando le certificazioni per la detrazione fiscale del 36% relativa a lavori di manutenzione delle parti condominiali.
Ne abbiamo parlato gia' varie altre volte, riassumiamo qui le caratteristiche principali e le novita' di quest'anno.
Innanzi tutto dal 2012 l'agevolazione non ha piu' scadenza. Infatti dopo essere stata introdotta la prima volta nel 1998, l'agevolazione e' sempre stata prorogata, talvolta con modifiche, finche' non ha trovato una collocazione nel Tuir con il DL 201/2011. Questo aspetto da la possibilita' di programmare i lavori negli edifici con tranquillita', soprattutto in considerazione che nei condomini spesso giungere ad una decisione comporta tempo.
Dal 14 maggio 2011 e' stato abolito l'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara e contemporaneamente e' stato eliminato l'obbligo

09/12/11

Detrazione 36% stabilizzata con la Manovra Monti



Con la manovra Italia la detrazione del 36% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni diventa senza scadenza. Infatti dal primo gennaio 2012 trova la sua collocazione nel Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi, all'articolo 16-bis. 
Le condizioni per usufruire della detrazione rimangono le stesse e viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che venga dichiarato lo stato di emergenza.
Poi, dal 2013, assorbe un’altra popolare detrazione, quella del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, che intanto, per tutto il 2012, viene confermata.

05/10/11

Detrazione Irpef 36% e cessione immobile


Avevamo gia' parlato della detrazione del 36% e di cio' che accade in caso di vendita dell'immobile (Vendita immobile e detrazione Irpef 36% per lavori di ristrutturazione) soffermandoci sul fatto che le quote non ancora detratte non vengono cedute con l'immobile.
Con la manovra di ferragosto, e quindi a partire dal 16/09/11, a conferma di quanto sopra, e' stato previsto che in caso di cessione di un immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le residue quote della detrazione Irpef 36% possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all’acquirente per i rimanenti periodi di imposta.

17/09/11

Bonifici effettuati per la detrazione del 36 o del 55%: i dati mancanti in alcuni casi sono regolarizzabili

Con la manovra d'estate e' stato previsto che non sia piu' necessario inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara per beneficiare della detrazione del 36%. Tuttavia la modalita' di pagamento delle spese agevolabili rimane quella del bonifico bancario che, salvo alcune eccezioni, riporti il numero e la data della fattura pagata, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato ed il riferimento alla legge che ha previsto l'agevolazione. Stessi dati sono necessari anche per la detrazione del 55%.
Andando a vedere le circolari ministeriali sull'argomento, tuttavia, in alcuni casi certe dimenticanze sono sanabili.

  • Estremi della legge agevolativa: se manca il contribuente puo' usufruire della detrazione se e' in grado di dimostrare che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti (C.M. 95/2000)
  • Mancanza del codice fiscale di uno dei contitolari: e' sufficiente che nel bonifico sia indicato il CF di chi ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori e che gli altri beneficiari riportino tale codice fiscale nella propria dichiarazione dei redditi (C.M. 122/1999 e Ris. 353/2008)
  • Mancanza di alcuni dati per spazio ridotto nelle procedure di bonifici online: i dati possono essere comunicati successivamente alla banca in modo che questa possa adempiere all'obbligo di comunicazione di tali dati all'Ag. delle Entrate come previsto dal D.M. 41/1998 (Ris. 353/2008)

06/08/11

Condomini: detrazione 36% piu' semplice



Il Decreto "sviluppo" (DL n. 70/2011), convertito in legge 12/7/2011 n. 106, ha definito alcune principali disposizioni circa i benifici fiscali per lavori attinenti il condominio:
- è stata eliminata la comunicazione preventiva di inizio lavori 36%(dal 14/5/2011 nessun invio a Pescara di alcun genere neanche a fine lavori);
- eventuali documentazioni ASL quando richieste verranno conservate agli atti dell'amministrazione;
- resta l'obbligo di comunicare a Pescara l'eventuale continuazione di interventi 55% nell'esercizio successivo a quello di inizio lavori;
- nelle fatture emesse dalle imprese esecutrici degli interventi non è più obbligatoria l'indicazione dell'importo relativo alla mano d'opera utilizzata (sia ai fini del 36% che del 55%);
- resta l'obbligo di evidenziare i "beni significativi" ai fini dell'applicazione dell'IVA agevolata 10%;
- sulle fatture relative ad interventi 36% e 55% non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto da parte dell'amministratore; si tratta di un obbligo della banca o posta del beneficiario (inoltre dal 6 luglio 2011 R.A. ridotta dal 10% al 4%).

08/07/11

Detrazione 36%: non e' piu' necessaria la comunicazione al Centro operativo di Pescara

Con il decreto sviluppo, ora legge ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e' stata abolita la comunicazione preventiva da effettuarsi al Centro operativo di Pescara.
Tale comunicazione doveva essere inviata necessariamente prima dell'inizio dei lavori per i quali poi il beneficiario avrebbe usufruito della detrazione fiscale del 36%. Ebbene ora tale comunicazione non e' piu' dovuta, ma rimangono in essere  tutti gli altri adempimenti

26/04/11

Vendita immobile e detrazione Irpef 36% per lavori di ristrutturazione

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione per i quali spetta la detrazione fiscale del 36%, evento che puo' capitare anche in considerazione del lungo lasso di tempo necessario per detrarre le spese per lavori di ristrutturazione degli immobili (generalmente 10 anni),  le rate di detrazione che il venditore non ha, in tutto o in parte utilizzato, spettano, per i periodi d’imposta rimanenti, all’acquirente dell’unità immobiliare.

In particolare, l'acquirente può beneficiare della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato l’immobile.
Per poter subentrare nel beneficio riconosciuto al venditore dell’immobile ristrutturato, sebbene, appunto, questi non ne abbia fruito in concreto, l’acquirente dovrà comunque essere in possesso della documentazione attestante la ristrutturazione dell’immobile e la vendita.

Nessun trasferimento della detrazione si verifica invece nel caso in cui la cessione dell’unità immobiliare sia parziale come ad esempio quanto la moglie intesti al marito una parte dell’unità su cui ha eseguito interventi agevolati.

03/10/10

Ritenuta al 10% per lavori con benefici 36 e 55 per cento: conseguenze sulle imprese

La ritenuta al 10% per i lavori condominiali che beneficiano della detrazione fiscale del 36% o del 55% crea problemi di liquidita' alle imprese: e' questo che si legge su alcuni giornali economici in questi giorni. Ci voleva poco a prevederlo. Alle imprese infatti viene a mancare il 10% sugli incassi, importo che, e' vero, e' un acconto sulle imposte, ma che non tiene conto dell'organizzazione dell'azienda e del suo reddito fiscale, essendo un importo calcolato esclusivamente sull'ammontare delle fatture emesse.

Voglio dire che su un lavoro di E. 100 mila vengono trattenuti circa E. 10 mila che probabilmente corrispondono al 50% del guadagnosu quel lavoro.
In questo modo si possono verificare situazioni di crediti cosi' alti che probabilmente non potranno essere utilizzati per il pagamento di imposte ma che dovranno essere chiesti a rimborso, con conseguenti costi e attese.
Ma se queste sono le conseguenze sulla imprese credo non si debba sottovalutare la possibilita' di incremento dei costi per i condomini, nel caso in cui tutte le aziende per far fronte alla mancanza di parte della liquidita' incrementino gli importi richiesti per un dato lavoro.
Non e' da sottovalutare, magari non nei condomini ma senz'altro nel settore di lavori a privati, che si assista ad un incremento di lavori non fatturati.

01/08/10

Condomini e ritenute d'acconto: modifiche e chiarimenti

Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%
Avevamo già parlato di una anomalia che riguardava la doppia ritenuta d'acconto sulle fatture per le quali si usufruisce della detrazione del 36% o 55% quando il committente e' un condominio (Doppia ritenuta d'acconto da luglio 2010).
Ora a distanza di quasi un mese dall'entrata in vigore della legge (in particolare si tratta del decreto-legge 78/2010 convertito con la legge 122 del 30 luglio 2010) che ha previsto la ritenuta del 10% da effettuarsi da parte delle banche e' giunto un chiarimento, con una circolare 40/E del 28 luglio 2010: la ritenuta del 10%, in quanto normativa speciale, prevale sulla norma generale. Ciò significa che il condominio nell'ambito delle spese per il 36% e 55%, all'atto del pagamento non dovrà operare alcuna ritenuta d'acconto, né quando si trova saldare una fattura dell'impresa che ha lavorato in appalto, sulla quale di solito veniva applicata la ritenuta del 4%, ne' quando viene saldata la fattura di un professionista per i quale solitamente veniva operata la ritenuta del 20%.


In pratica il condominio operera' correttamente comportandosi come un qualunque privato: nessuna ritenuta.

Si tratta di una finta semplificazione nella pratica complichera' un po' la vita agli amministratori condominiali che dovranno districarsi tra fatture con ritenuta da indicare nel modello 770, fatture senza ritenuta da indicare nel quadro AC dell'Unico, e fatture senza ritenuta (magari degli stessi fornitori per i quali in altre occasioni nel corso dello stesso anno fiscale è stata operata la ritenuta) da non indicare il quadro AC, caso questo che interessera' le fatture pagate secondo le nuove regole.

Ritengo che questa modifica comporti anche in alcuni casi modifica del software che gli amministratori utilizzano per la gestione dei pagamenti delle fatture ed il versamento delle ritenute.

Da notare che le stesse regole che valgono per la detrazione del 36% sono applicabili anche alle spese per le quali potrà beneficiare della detrazione del 55%.

26/07/10

Doppia ritenuta d'acconto da luglio 2010

Attenzione! per il post piu' aggiornato su quest'argomento clicca qui sotto:

Condomini e ritenute d'acconto: modifiche e chiarimenti



Con la manovra estiva del 2010 (DL 78/2010) e' stato previsto che su tutti i bonifici effettuati per beneficiare della detrazione del 36% o del 55%  a decorrere dal 1° luglio sia applicata una ritenuta d'acconto del 10%. L'adempimento pero' non spetta al condominio che continuera' ad operare come in precedenza la ritenuta del 4% sull'imponibile fattura.

Si tratta di un obbligo che investe le banche (o le Poste Italiane). Sono queste a dover operare la ritenuta d'acconto. E' infatti la banca destinataria del bonifico, ovvero la banca presso la quale l'impresa beneficiaria del pagamento intrattiene il rapporto di conto corrente, che dovra' operare la ritenuta. Quindi e' la banca presso la quale arriva il bonifico che tratterra' una parte del denaro bonificato per poi versarlo nelle casse dell'Erario.


La conseguenza di questa disposizione sara' senz'altro poco gradita alle imprese che lavorano per i condomini, alle quali viene trattenuto un 4% gia' dal condominio e un altro 10% dalla banca: insomma, facendo un esempio, invece di incassare E. 11.000,00 (E. 10.000,00 oltre Iva 10%) la ditta incassa poco piu' di E. 9.500,00.
La norma, e nemmeno il provvedimento attuativo, non chiarisce quale debba essere la base imponibile per la ritenuta del 10%; d'altra parte la banca destinataria non potrebbe in alcun modo conoscere la struttura della fattura ed applicare la ritenuta sull'imponibile: e cosi', tanto per non sbagliarsi, viene sottoposto a ritenuta l'intero importo bonificato, comprensivo di Iva e di spese anticipate talvolta presenti nelle fatture dei professionisti, escluse dalla normativa Iva dalla base imponibile.
Sarebbe auspicabile un chiarimento o una modifica che tenesse conto dell'anomalia di una doppia ritenuta sulla stessa prestazione.

03/06/10

Detrazione 36% condominio: come calcolare la quota spettante

Come calcolare la quota spettante a ciascun condomino?
La domanda e' di interesse sia per l'amministratore che deve rilasciare la certificazione in quanto deve essere sicuro di rilasciare un'attestazione veritiera, sia per i condomini che possono beneficiare della detrazione.
Dubbi potrebbero sorgere quando, al momento del rilascio della certificazione, alcuni condomini non abbiano versato interamente la loro quota oppure quando non vi e' coincidenza di anno fiscale tra il pagato da parte di un condomino e il pagato da parte del condominio.
Per risolvere la questione ci viene in aiuto l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 122 del 1999paragrafo 4.8, in quanto viene chiarito che ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento alla anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione
della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.
Insomma, non qualifica la data e l'importo versato dal condomino ma conta esclusivamente quanto pagato dal condominio.

09/05/10

Certificazione 36% rilasciata a un solo coniuge

Capita abbastanza frequentemente che l'amministratore condominiale non disponga l'esatta intestazione delle unita' immobiliari, ovvero che spesso risulti il nominativo di uno dei coniugi anche in presenza di appartamento intestato ad entrambi. In conseguenza anche la certificazione del 36% a seguito di ristrutturazione edilizia rilasciata dall'amministratore risulta incompleta.
In questo caso l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con Circolare n. 122 del 1999, paragrafo 4.7, il coniuge puo' detrarre la quota di spesa da esso sostenuta a condizione che attesti sul documento rilasciato dall’amministratore il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

Detrazione 36%: ancora sulla comunicazione superamento E. 51.645,69 importo lavori


Con la circolare 21/E del 2010 dell'Agenzia delle Entrate sono stati dati anche alcuni chiarimenti in merito alla detrazione fiscale del 36% ed anche della comunicazione da inviare quando si supera un certo importo lavori di cui abbiamo parlato recentemente.
E' stato chiesto se la comunicazione sia ancora obbligatoria nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia inferiore (E. 48.000,00). Considerato che si fa riferimento ad un caso di lavori su singola unita' immobiliare per i quali effettivamente e' previsto il limite di E. 48.000 su cui calcolare il beneficio, mentre tale limite nei condomini e' moltiplicato per il numero di unita' immobiliari (es. per un condominio con 10 appartamenti, il limite e' E. 480.000,00) e che spesso nei condomini si supera E. 51.645,69 come importo complessivo dei lavori, ritengo che l'amministratore condominiale per agire correttamente debba tutt'ora inviare la comunicazione di cui parliamo. In fin dei conti si tratta di una raccomandata ...

Riportiamo qui di seguito domanda e risposta:

D: È stato chiesto se la comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36 per cento, per gli interventi che comportino una spesa superiore a 51.645,69 euro sia ancora un adempimento obbligatorio nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia stato ridotto, a partire dal periodo d’imposta 2003, da 77.000 a 48.000 euro, e sia quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento.
R: Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione, originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro), a partire dal 2003, è di 48.000 euro, in base all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La possibilità di usufruire della detrazione d’imposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto
interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153).
In particolare è necessario, tra l’altro, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto decreto, “trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi”.
Il successivo art. 4 prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2.
Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell’agevolazione.
Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata
a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d’imposta.

06/05/10

Detrazione 36% invio comunicazione superamento importo di E. 51.645,69

Detrazione 36% invio comunicazione superamento importo di E. 51.645,69

Per beneficiare della detrazione fiscale del 36% e' necessario adempiere a tutta una serie di formalita', quali ad esempio l'invio di documenti prima dell'inizio dei lavori, a rispettare le modalita' di pagamento previste, ecc.. Tuttavia non deve essere trascurato nemmeno l'obbligo di invio di una “dichiarazione di esecuzione dei lavori”, nel caso in cui venga superato l'importo di spesa di E. 51.645,49, dichiarazione sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri o altri tecnici abilitati.
Da tenere presente che la dichiarazione del professionista deve essere inviata anche se i lavori non sono finiti e l'importo deve considerarsi al lordo dell'Iva (cioe' comprensivo di Iva).
L'invio deve essere fatto al Centro Operativo di Pescara, dove e' stata trasmesso il modulo per beneficiare della detrazione del 36%.
Tale adempimento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è avvenuto il superamento. In caso di lavori condominiali tale comunicazione deve essere fatta dall'amministratore ed e' bene non venga dimenticato in quanto tale mancanza e' causa di decadenza del beneficio fiscale e non e' in alcun modo sanabile.

Fac simile lettera dell'amministratore
AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA (CARTA LIBERA)
Oggetto: art. 1, Legge n. 449/97.
Trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori di importo complessivo superiore a E. 51.645,69
Riferimento a raccomandata n._________ del_______________
Il/La sottoscritto/a____________________ codice fiscale _________
Nato/a a______________________ il __________________ Residente a ________________ via______________ Cap ___________ in qualità di ________________ dell'immobile sito a__________________ via __________________________n. _______
avendo eseguito sullo stesso interventi ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto, avendo detti lavori superato il periodo d'imposta 2009 la soglia di EURO 51.645,69
• trasmette in allegato la dichiarazione del professionista abilitato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1. primo comma, lett. b), del Decreto Ministeriale 18/02/98, n. 41.
Luogo e data _____________________________ Firma ________________________


Fac simile dichiarazione del professionista
Oggetto: Dichiarazione di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. d), DM 18/02/98, n. 41.
Il/La sottoscritto/a .......................... codice fiscale .....................
nato/a a ......................... (.....................), il ................ residente a ..................... (...........) via .............................. cap .............
iscritto/a al n. ............. dell’albo degli (1) .................................. della Provincia di .......................... ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, primo comma, lett.d), del Decreto Ministeriale, del 18 Febbraio 1998, n. 41,

dichiara
che i lavori relativi all’immobile sito in ............................. (.....),
via ....................................................................... n. .... eseguiti
per conto di ................................... codice fiscale ........................
hanno superato l’importo di Euro 51.645,69.

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