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Modulistica condominio

Qui di seguito alcuni  documenti per comunicare con l'amministratore condominiale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate da...

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27/09/10

Breve guida sul condominio



Questa breve guida non ha alcuna pretesa se non quella di descrivere le principali nozioni sul condominio e di dare delle semplici indicazioni di base. Si rivolge infatti prevalentemente a quelle persone che si avvicinano per la prima volta al condominio e che vogliano informarsi su come funzioni questa piccola democrazia.

Quando nasce il condominio?
Il condominio nasce quando un edificio e' diviso almeno in due proprieta' esclusive appartenenti a due distinti proprietari che tuttavia hanno in comproprieta' le parti comuni dell'edificio stesso. Tale comunione è forzosa, ossia un proprietario non può rinunciare al diritto su tali parti comuni.
Per l'esistenza del condominio non occorre alcun atto costitutivo.


Le parti comuni
Secondo il principio generale della legge, in via presuntiva sono parti comuni il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri e perimetrali, le scale, i tetti e i lastrici, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, i camminamenti e in genere tutte le parti necessarie all’uso comune.
Sono parti comuni anche i locali per la portineria, per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centralizzato e per ogni altro servizio in comune.
Così anche gli impianti come gli ascensori, le cisterne, gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l’energia, il gas e l’elettricità fino al punto di diramazione ai locali esclusivi dei singoli condomini.
Gli impianti acqua, luce, gas dal punto di diramazione in poi sono privati, quindi non condominiali, mentre prima, cioe' a monte, sono dell'ente erogatore.
Pur non essendo espressamente citato dalla legge il decoro architettonico, cioe' l'estetica del fabbricato, e' un bene comune.

I diritti e i doveri dei condomini.
Ogni condomino esercita il suo diritto sulle parti comuni in misura proporzionale al valore della sua proprieta'.
Il dovere e' quello di partecipare alle spese necessarie, sempre in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare esclusiva, valore rappresentato dai millesimi. Tuttavia, e' possibile prevedere una misura diversa con apposite convenzioni contrattuali, quindi accettate da tutti.
Il condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese, neanche rinunciando ai diritti.

Le parti comuni possono essere divise?
In linea di principio, le parti comuni del condominio non possono essere divise.
E’ possibile derogare al principio generale se la parte comune si presta comunque ad una divisione tale da non rendere più incomodo l’uso della stessa cosa anche ad uno solo dei condomini.

Cosa sono le innovazioni?
Costituisce innovazione ogni nuova opera, impianto o manufatto, destinato a migliorare l’uso, il godimento o aumentarne il rendimento delle parti comuni.
L’assemblea può deliberare una innovazione con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condo-minio rappresentanti i 2/3 del valore dell’edificio (666,67/1000).
L’innovazione e' sempre vietata quando pregiudica la stabilità e la sicurezza dell’edificio, ne altera il decoro architettonico o ne rende talune parti comuni inservibili.
Quando l’innovazione comporta una spesa molto gravosa o si rende superflua rispetto alle condizioni dell’edificio, la delibera di approvazione non vincola i condomini dissenzienti a partecipare alle spese.

La ripartizione delle spese.
In linea generale, tutte le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni vengono ripartite tra i condomini in misura proporzionale al valore millesimale delle singole proprieta' esclusive.

Questa regola generale può essere derogata solo in presenza di una valida convenzione a cui hanno aderito tutti i condomini.

Quando un bene comune serve solo una parte dell’edificio, le relative spese sono sostenute solo da quel gruppo di condomini che ne trae utilità.
Quando un servizio serve in misura diversa, ogni condomino sostiene le spese in proporzione all’uso che ne fa.

Nella ripartizione delle spese non ha rilevanza l'utilizzo dei beni e servizi comuni. Le spese sono cosi' addebitate anche a proprieta' inutilizzate in quanto sfitte.

In presenza di unita' immobiliari date in affitto ad inquilini, nei confronti del condominio e' obbligato al pagamento di tutte le spese il solo proprietario.
Di solito l'amministratore non tiene contatti diretti con gli affittuari dei singoli proprietari ma su richiesta e a pagamento puo' presentare un conteggio separato delle relative spese, fermo restando che il proprietario rimane unico debitore del condominio.

Tabelle millesimali
Sono lo strumento utilizzato dall'amministratore per ripartire le spese.
Talvolta sono predisposte dal costruttore prima della vendita della prima unita' immobiliare.
Se in un condominio non esistono le tabelle millesimali l'amministratore propone all'assemblea di incaricare un tecnico per la loro stesura.

Quando e' obbligatoria la nomina dell’amministratore
Quando i condomini dell’edificio sono superiori a 4, e' sempre obbligatorio nominare un amministratore. Il mandato e' annuale.
Quando ci sono almeno 5 condomini e l’assemblea non nomina un amministratore, può intervenire il Tribunale che anche su richiesta di un solo condomino nomina un amministratore giudiziario.

I compiti dell'amministratore condominiale
I compiti dell'amministratore sono:
  • Dare corso alle delibere dell’assemblea
  • Far osservare a tutti il regolamento di condominio;
  • Disciplinare l’uso delle parti comuni
  • Riscuotere le quote condominiali (per incassare le rate condominiali puo' richiedere il decreto ingiuntivo senza una specifica delibera dell'assemblea)
  • Pagare i fornitori per garantire l’erogazione dei servizi
  • Tutelare gli interessi legali del condominio
  • Rendere conto del proprio operato all’assemblea
  • Rappresentare legalmente il condominio
  • Adempiere gli obblighi fiscali
  • Convocare l’assemblea dei condomini
  • Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (l'amministratore è espressamente autorizzato ad agire per via legale contro terze persone che ledono i diritti inerenti alle cose comuni come il mancato rispetto delle distanze prescritte, danni all'edificio condominiale per lavori eseguiti in adiacenza, rumorosità o fumi nocivi, uso illegittimo di cose comuni, fornitori che non rispettano gli accordi contrattuali, contro il costruttore per vizi di costruzione delle parti comuni, contro un condomino che esegue lavori non autorizzati, contro condomini che violano le norme del regolamento condominiale, contro l'occupazione abusiva delle aree comuni)
  • Curare il rispetto delle norme tecniche degli impianti

L'assemblea dei condomini
L'assemblea dei proprietari (condomini) è l'organo sovrano in un condominio cui possono partecipare tutti i proprietari.
Delibera su tutte le questioni del condominio e garantisce una corretta gestione, controlla e organizza una pacifica e funzionale comunita' di proprietari. Le deliberazioni prese sono vincolanti per tutti, anche per gli assenti e i dissenzienti, sempreche' siano state osservate le maggioranze previste e le disposizioni di legge.

La convocazione viene di regola effettuata mediante raccomandata, in quanto l'amministratore, se necessario (ad esempio in caso di recupero crediti), deve poter dimostrare di aver convocato tutti i condomini.
L'amministratore non e' tenuto a svolgere indagini sulle proprieta' ma sono i condomini a dover comunicare eventuali modifiche in caso di compravendita.
Le attribuzioni dell’assemblea sono stabilite dalla legge.


Solitamente l'assemblea viene tenuta annualmente, sempreche' esigenze o problemi di vario tipo non impongano all'amministratore di convocarne altre.

L’assemblea delibera su:
  • Consuntivo spese annuali
  • Preventivo spese annuali
  • Lavori straordinari
  • Nomina, revoca e conferma dell’amministratore
  • Approvazione del regolamento di condominio
  • Innovazioni
All'assemblea annuale viene approvato il consuntivo spese, il preventivo spese e lo scadenzario rate. I condomini saranno tenuti a versare il saldo a debito o a scalare il saldo a credito dalle successive rate ed a pagare alle scadenze stabilite le rate a preventivo.

Si pensa talvolta che l'assemblea possa decidere quello che vuole ma non e' cosi': quando l’assemblea delibera al di fuori delle sue attribuzioni o e' affetta da vizi gravi la deliberazione e' nulla; quando invece la deliberazione e' affetta da vizi meno gravi e' annullabile entro 30 gg. su iniziativa dei condomini assenti o dissenzienti.

La costituzione dell’assemblea e la validità delle deliberazioni
In prima convocazione l’assemblea dei condomini e' regolarmente costituita con l’intervento dei 2/3 dei partecipanti al condominio che rappresentino anche i 2/3 del valore millesimale.
Generalmente l'assemblea delibera in seconda convocazione (e' prassi comune partecipare solo alla seconda convocazione).
In seconda convocazione si considera solo il quorum deliberativo e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 dei partecipanti al condominio e almeno 1/3 del valore millesimale. Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, le delibere che riguardano la nomina e revoca dell’amministratore, le liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o i lavori straordinari di notevole entità, devono sempre essere prese con la maggioranza dei condomini presenti in assemblea che rappresenti almeno 500/1000. Le innovazioni sono sempre deliberate con il voto della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno i 2/3 dei millesimi

Quando si rende obbligatorio il regolamento di condominio?
Quando in un edificio i condomini sono più di 10, l’assemblea deve approvare un regolamento di condominio.
Questo contiene le norme per l’uso delle parti comuni, i criteri per la ripartizione delle spese, i diritti e gli obblighi di ciascun condomino, le norme per la tutela del decoro architettonico e quelle relative all’amministrazione dello stabile.

Scale
Generalmente, salvo una diversa convenzione, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione delle scale sono sostenute dai proprietari dei piani a cui le stesse scale servono.
La spesa e' ripartita per metà in proporzione al valore delle proprieta' esclusive e per metà in proporzione all’altezza del piano.
Questa norma stabilisce un principio generale che può essere validamente derogato solo da apposita convenzione.
Le tabelle millesimali relative alle scale tengono conto di questa indicazione.

Solai, i soffitti e le volte
In linea di principio, secondo il nostro codice, i solai, i soffitti e le volte appartengono ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovra-stanti.
Le spese per la loro manutenzione e ricostruzione e' a carico dei due proprietari al 50%.
Restano a carico del proprietario di sopra le spese relative ai pavimenti, mentre sono a carico del proprietario del piano inferiore le spese di intonaco, tinta e decorazioni.

Lastrici solari ad uso esclusivo
Quando l’uso del lastrico solare e' riservato in via esclusiva ad un singolo condomino o solo ad una parte di condomini, questi sostengo 1/3 delle spese necessarie alle riparazioni e ricostruzione.
I restanti 2/3 delle spese sono poste a carico dei condomini proprietari delle unità immobiliari esclusive a cui il lastrico serve da copertura.
Lo stesso criterio vale nel caso in cui il lastrico sia condominiale e le proprieta' sottostanti private, o viceversa quando il lastrico e' privato e le proprieta' sottostanti condominiali.

Antenne satellitari
Ogni proprietario ha il diritto di installarsi una propria antenna satellitare, con la limitazione di eventuali disposizioni comunali particolari secondo la legge n. 249/1997.
L'installazione di un'antenna parabolica dipende da una valutazione estetica. Se si tratta in effetti di una innovazione secondo l'art. 1120 cod. civ., sarebbero necessarie le maggioranze previste (la metà dei proprietari e due terzi dei millesimi di proprietà). Se però l'installazione non comporta un intervento edile rilevante e non pregiudica il decoro e l'estetica della casa, l'installazione può avvenire anche senza autorizzazione con chiaro riferimento alla libertà di informazione comunque tutelata.

Installazione climatizzatori
L'installazione di una climatizzatore sul muro esterno comune richiede una approvazione che tiene conto dell'aspetto estetico della facciata della casa.

Copertura o chiusura di un balcone
Il provvedimento può richiedere una deliberazione assembleare, se comporta una modifica della facciata esterna esteticamente significativa.

Finestre e inferriate
Una modifica delle finestre e il montaggio di inferriate per scopi di sicurezza non norma non richiede approvazione alcuna, sempre che l'estetica della casa non venga modificata in maniera sostanziale.

Tende parasole
L'installazione di tende parasole rappresenta una modifica estetica della casa. Di solito il regolamento condominiale prevede al riguardo una regolamentazione (colore, grandezza) o rinvia ad una delibera assembleare.

Rampa per carrozzine per disabili
La costruzione di una rampa per carrozzine rientra come modifica edile nella
regolamentazione delle barriere architettoniche.

La sorveglianza video
L'installazione di una sorveglianza video è da considerarsi una innovazione con le maggioranze relative oltre ad essere conforme alle disposizioni per la tutela della privacy.

Cartelli pubblicitari
L'installazione duratura di cartelli pubblicitari sulla facciata condominiale è da considerare innovazione edile e richiede le maggioranze prescritte (unanimità). Sono escluse le insegne per l'esercizio dei studi professionali ammessi (laboratorio medico).

Studi professionali in un appartamento
In via di principio è consentito l'esercizio di una libera professione in un appartamento condominiale, sempre che i rapporti con il pubblico non portino disturbo agli altri condomini. E' consentita anche l'esposizione di una targa indicativa all'ingresso dell'edificio e dell'appartamento.

Suonare strumenti musicali
Fuori dai consueti periodi di riposo il suono di strumenti musicali non può essere vietato. Una limitazione troppo severa nel regolamento (volume basso da camera) equivale a un divieto e sarebbe illegittimo.

Tenuta di animali domestici
Il possesso di animali domestici può essere disciplinato dal regolamento condominiale.
Se non esiste un divieto specifico contenuto nel regolamento contrattuale, la tenuta di animali domestici (cani, gatti) è sempre ammessa, tenendo presenti le elementari attenzioni per quanto riguarda i cattivi odori, la pulizia e i rumori molesti.
Un divieto assoluto inserito nel regolamento contrattuale ha la sua validità, in quanto la tenuta di animali non rientra nei requisiti fondamentali della proprietà esclusiva.


Preleva il file in .pdf

07/02/10

Diminuire le spese condominiali con l'installazione di antenne o insegne pubblicitarie

Installazione di antenne e ripetitori o insegne pubblicitarie in condominio
http://www.tvoggisalerno.it/Upload/antenna_telefonica.jpgCapita di frequente che le compagnie telefoniche necessitino di spazi dove installare le proprie antenne per il funzionamento di reti cellulari.Tali installazioni sono solitamente ben remunerate e quindi possono essere un buon modo per compensare, almeno in parte, le spese condominiali.
La decisione se procedere all'installazione compete all'assemblea condominiale che dovra' adottare la delibera con maggioranze qualificate o all'unanimita', a seconda che si tratti di concedere in locazione oppure costituire una servitu'.
Vi e' da segnalare tuttavia che per le decisioni a maggioranza, da adottare in ogni caso con la maggioranza dei 2/3 dei millesimi e 1/2 dei partecipanti al condominio (non quindi soltanto dei presenti all'assemblea) ex art. 1120 c.c., la giurisprudenza (le sentenze) richiede talvolta l'unanimita'.
Stesso discorso vale per l'installazione di cartolloni pubblicitari.
Da sottolineare che le entrate da concessione coillegate ad antenne o cartelloni pubblicitari generano un reddito tassabile. E' quindi onere dell'amministratore condominiale inviare annualmente a tutti i condomini una comunicazione con l'indicazione del reddito che ogni condomino deve dichiarare (e sul quale pertanto dovranno essere versate delle imposte).

03/11/09

Assemblea condominiale: quorum e maggioranze


1ª Convocazione
2ª Convocazione
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
2/3 del valore dell'edificio + 2/3 dei partecipanti al condominio
1/3 del valore dell'edificio + 1/3 dei partecipanti al condominio
1. DELIBERE A MAGGIORANZA ORDINARIA
1/2 del valore dell'edificio + maggioranza numerica degli intervenuti
1/3 del valore dell'edificio + 1/3 dei partecipanti al condominio (occorre altresì che il numero dei voti rappresenti la maggioranza tanto degli intervenuti, quanto del valore rispetto ai voti dei dissenzienti)
Retribuzione amministratore
Preventivo, rendiconto e riparto spese ordinarie e straordinarie Impiego del residuo attivo della gestione
Opere di manutenzione straordinaria di piccola entità
Impiego del residuo attivo della gestione
Costituzione fondo speciale per opere di manutenzione straordinaria
Controversie relative a materie che rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore
Modificazioni impianto antenna centralizzata TV esistente
Contratti appalto (riscaldamento, ascensore, giardinaggio, lava scale, ecc.)
Innovazioni di cui L. 9/1/89 n.13 art. 2 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche); es. ascensore (escluso innovazioni vietate: art. 1120 c.2 c.c.)
Locazione parti comuni senza modificazione di destinazione
Disciplina parcheggio nel cortile (che non comporti mutamento di destinazione)
Gettoniera ascensore
Installazione autoclave
Istituzione consiglio di condominio; numero dei consiglieri; nomina, revoca, sostituzione consiglieri; attribuzioni e incarichi al consiglio
Nomina commissioni specifiche per particolari problemi e lavori
Sostituzione cassette postali
2. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "A"
1/2 del valore dell'edificio + maggioranza numerica degli intervenuti
1/2 del valore dell'edificio + 1/3 + 1 dei partecipanti al condominio
Nomina, revoca, conferma amministratore
Approvazione, modificazione del regolamento di condominio per la disciplina dell'uso cose comuni; criteri di ripartizione delle spese e quanto altro oggetto dei poteri dell'assemblea
Modifica delle norme tipicamente regolamentari contenute nel regolamento contrattuale
Liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministrazione
Scioglimento del condominio (qualora la divisione possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose, e né occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini)
Ricostruzione dell'edificio (perito per meno di 3/4 del suo valore)
Riparazioni straordinarie di notevole entità
Istituzione e soppressione servizio portierato
Sostituzione cancelli di ingresso/uscita dei box aventi sistema di apertura manuali, con altri a movimento automatizzato
Disciplina uso turnario posti macchina (nelle aree destinate a parcheggio)
Rivestimento ingresso vano scale con materiali diversi dall'originario
Condono edilizio parti comuni
Revisione tabelle millesimali ai fini del riparto delle spese
Innovazioni per realizzazione di parcheggio nel sottosuolo o al piano terreno da parte dei singoli condomini a pertinenza delle singole U.I. (DL 28 del 31/1/95 art. 15; L. 204, 30/5/95) escluso innovazioni vietate, art. 1120 c.2 c.c.
3. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "B"
2/3 del valore dell'edificio, più maggioranza numerica dei partecipanti al condominio
2/6 del valore dell'edificio, più maggioranza numerica dei partecipanti al condominio
Innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo e al maggior rendimento delle cose comuni, ancorché interessanti una parte dei condomini (cioè, senza che abbia alcuna incidenza l'eventualità che la cosa comune in cui si realizza l'innovazione sia utilizzata o utilizzabile da alcuni soltanto dei condomini); vengono qui intese le modifiche materiali delle parti comuni, che incidano sulla loro consistenza e sulla loro destinazione;
Locazione di parti comuni (es. locali ex portineria o ex centrale termica)
Locazione facciata o tetto per pubblicità con contratto inferiore a 9 anni
Installazione impianto irrigazione automatico
Installazione ascensore e motoscala inesistente
Costruzione veranda su lastrico
Autorizzazione alla sostanziale modificazione estetica dell'edificio
TV centralizzata non preesistente (per fabbricati di lusso, in zone eleganti, può non essere voluttuaria)
Soppressione servizio portierato
Costituzione di ipoteche (quando si tratta di garantire l'estinzione delle somme prese a prestito per ricostruire o migliorare la cosa comune)
Scioglimento del condominio (quando a tal fine necessitino modifiche allo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini)
Riattivazione centrale termica dismessa (a seguito costruzione impianti termici individuali), per riscaldamento parti comuni (es. atrio, vani garage e/o cantine, locali riunioni ecc.)
N.B. Il verbale va firmato dai condomini favorevoli
4. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "C"
Maggioranza delle quote millesimali
Maggioranza delle quote millesimali
Interventi su parti comuni volti al contenimento del consumo energetico ed alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (L.10, 9/1/91 art.26 c.2)
Trasformazione dell'impianto di riscaldamento a gas metano
5. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "D"
Maggioranza dei partecipanti all'assemblea
1/3+1 dei partecipanti al condominio
Innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato (L.10, 9/1/91 art.26 c.5)
6. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "E"
Unanimità di tutti i partecipanti al condominio
Unanimità di tutti i partecipanti al condominio
Formulazione di un nuovo regolamento di condominio, o modificazioni o integrazioni che implichino variazioni nei diritti costituiti o acquisiti di alcuni condomini sulle parti comuni, o che incidano sulle parti di proprietà esclusiva (variazioni cioè nelle parti aventi valore patrimoniale)
Rifacimento, approvazione, modificazione tabelle millesimali di comproprietà
Ricostruzione dell'edificio perito per i 3/4 o più del suo valore
Interessi sulle quote in mora, superiori al tasso legale
Alienazione di una parte comune
Locazione facciata o tetto (es. per pubblicità), o di parti comuni in genere, con contratto superiore a 9 anni
Acquisto di un immobile da destinare a parte comune dell'edificio
Innovazioni vietate dal codice civile
Sopraelevazione vietate dal cod. civ.
Soppressione impianto di riscaldamento e/o dell'acqua calda centralizzati
Modifica clausole regolamento contrattuale (escluso quelle tipicamente regolamentari che attengono all'uso e alla disciplina delle parti, impianti e servizi comuni) a norma art. 1138 ultimo comma codice civile
Divisione di parti comuni
Rinuncia o modifiche ad una servitù attiva o diritti reali di godimento in genere
Costituzione di diritti reali sulle parti comuni (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie)
Criterio di ripartizione spese difforme da quello stabilito dalla legge
Divieto nell'uso delle proprietà esclusive
N.B. Gli argomenti indicati, riguardano materie che esulano dai poteri dell'assemblea. Necessita il consenso scritto di tutti i condomini; il verbale va firmato da tutti (anche se non contemporaneamente)
7. DELIBERE A MAGGIORANZA SPECIALE "F"
1/2 del valore dell'edificio e maggioranza numerica degli intervenuti
1/2 del valore dell'edificio e 1/3+1 dei partecipanti al condominio
Interventi di recupero edilizio (L.179, 12/2/92 art. 15; L.457, 5/8/78 art. 30)
8. DELIBERE NON VINCOLANTI LA MINORANZA DISSENZIENTE
Innovazioni gravose e voluttuarie (rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio)
Installazione di antenna centralizzata TV non preesistente
Installazione di ascensore non preesistente
Installazione di impianto di riscaldamento centralizzato non preesistente
9. DELIBERE VIETATE
Mutamento di discipline inderogabili del codice civile
v. art. 1138 ultimo comma c.c.
v. art. 72 disp. att. c.c.

19/10/09

Installazione e sostituzione dell’ascensore in condominio

Per deliberare l’installazione di un nuovo ascensore, sia in prima che in seconda convocazione d’assemblea, occorre l’accordo della maggioranza dei condomini (prevista dall’art 1136, comma 5, Cod. Civ.) e almeno i due terzi del valore dell’edificio, trattandosi di un’innovazione (Cass, Civ. 14 nonembre 1977, n. 4921).
Chi si rifiuta di usarlo deve mettere a verbale la sua rinuncia o, se e' assente, comunicarla entro 30 giorni per lettera scritta.
Un’eccezione a queste norme del codice e' stata pero' creata con la legge n. 13 del 1989.
L’articolo 2 afferma infatti che, quando nel condominio c’e' un portatore di handicap , in seconda convocazione di assemblea l’installazione dell’ascensore puo' essere decisa anche da un terzo dei condomini che rappresentino un terzo del valore dell’edificio.

Occorre precisare, pero', che l’ascensore e' di proprieta' comune solo se installato originariamente nell’edificio all’atto della sua costruzione.
Contrariamente, esso sara' di proprieta' di quanti l’avranno installato, inoltre ove la spesa sia stata affrontata da uno solo dei condomini, non e' necessaria l’approvazione assembleare trovando applicazione la norma generale di cui all’art 1102 Cod. Civ., secondo cui ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In seguito, gli altri condomini potranno sempre pretendere di utilizzare l’apparecchio , contribuendo sia alle spese di manutenzione sia a quelle di installazione.

La sostituzione di ascensori usurati e non piu' agibili con ascensori nuovi, anche di tipo e marca diversi, conformi alle nuove tecniche, non costituisce innovazione poiche' le cose comuni oggetto delle modifiche (strutture del vano ascensore e locali annessi, cabina) non subiscono alcuna sostanziale trasformazione e conservano la loro destinazione strumentale al servizio, anche se si realizzano mutamenti alla loro conformazione.
Qualora invece la qualita' e l’entita' delle modifiche introdotte siano tali da determinare un mutamento del servizio e mutamenti di destinazione di parti comuni dell’edificio, si da considerare le suddette opere come interventi di manutenzione straordinaria, occorrera' un delibera assembleare da assumere con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 4, Cod. Civ..
La ripartizione delle spese
La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 5479 del 1991, che in caso di installazione ex novo dell'ascensore, la spesa iniziale va ripartita in base ai millesimi diproprieta', trattandosi di un'innovazione.
Per le spese di manutenzione si applichera' invece il gia' citato principio proporzionale all'altezza dei piani ed ai millesimi di proprieta'.

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