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Visualizzazione post con etichetta Attestato di prestazione energetica. Mostra tutti i post
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25/07/15

Nuova APE in arrivo da ottobre 2015


A partire dal 1° ottobre 2015 sarà operativo su tutto il territorio nazionale il nuovo attestato di prestazione energetica degli edifici (APE).

Con l'introduzione di un attestato uniforme per tutto il territorio nazionale, elaborato con una metodologia omogenea, vengono previste anche le seguenti sanzioni:

  • da 700 e 4.200 Euro per un attestato di prestazione energetica non corretto a carico del certificatore;
  • da 1.000 a 6.000 Euro per la mancata presentazione dell’APE al Comune a carico del direttore dei lavori;
  • da 3.000 a 18.000 Euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto a carico del costruttore o del proprietario.
Il certificatore Il certificato APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del regolamento 75/2013. Il professionista è obbligato ad effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dove la classe A4 è la migliore e la classe G è la peggiore. Per quanto riguarda la validità dell’APE rimane confermata la durata di 10 anni a meno che interventi pesanti di ristrutturazione non determinino la necessità di rifare una nuova attestazione di prestazione energetica.
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale che prende il nome di SIAPE, che regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli.
Controlli La nuova normativa prevede che regioni e province autonome si dotino di un piano di verifica della bontà delle certificazioni energetiche realizzate, che copra un campione di almeno il 2% del totale delle attestazioni prodotte.

26/12/13

Contratti di locazione e attestato di prestazione energetica APE

Con il decreto-legge 63 del 2013 convertito dalla legge 90 2013 è stato previsto che debba essere allegato ai contratti di trasferimento di immobili o di locazione l'attestato di prestazione energetica, cosiddetta Ape.
Il nuovo attestato di prestazione energetica deve essere legato obbligatoriamente pena nullità degli stessi contratti.
In caso di registrazione del contratto di locazione in via telematica è possibile presentare successivamente copia dell'attestato di prestazione energetica presso l'agenzia delle entrate, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro. Se l'attestato è allegato al contratto di locazione in originale o copia semplice non è soggetto ad imposta di bollo.
Le sanzioni in caso di violazioni sono differenziate a secondo della tipologia di atto ad esempio in caso di nuova costruzione non saranno inferiori a € 3000 e non potranno superare euro 18.000.
In caso di locazione invece le sanzioni vanno da un minimo di € 300 ad un massimo di € 1800.
La legge sanzionerà il proprietario che ha dato in dotazione.
In caso di annunci immobiliari, anche se effettuati da privati, senza riportare i parametri energetici nell'annuncio stesso, la sanzione amministrativa andrà da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3000.
È bene ricordare tuttavia che l'Ape non deve essere sempre allegata al contratto.
Ad esempio non deve essere prodotta nel caso di edifici industriali e artigianali, edifici agricoli non residenziali, fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m², edifici adibiti a luoghi di culto.
Inoltre l'attestato di prestazione energetica, che ha durata massima di 10 anni, deve poi essere aggiornato a seguito di un intervento di ristrutturazione o riqualificazione sull'immobile che tenda a modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
I soggetti che possono rilasciare l'attestato di certificazione energetica sono i tecnici abilitati quali geometri o ingegneri. Questi dovranno trasmettere copia dell'attestato al competente ufficio della regione entro 15 giorni dalla consegna al richiedente.


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